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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25154/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per estorsione in concorso. Denunciava, in sintesi: 1) violazione di legge e motivazione meramente apparente per mancato confronto con i motivi di appello e con la documentazione difensiva, che secondo la difesa avrebbero potuto supportare la diversa qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni anziché estorsione; 2) travisamento della prova, in particolare delle dichiarazioni del teste Manenti, ritenute dalla Corte territoriale in modo apodittico e senza considerare le effettive risultanze dibattimentali; 3) violazione di legge e motivazione apparente/manifesta illogicità nella valutazione dell'elemento soggettivo del delitto contestato, sostenendo che il giudice di appello avesse usato formule stereotipate senza spiegare perché la reiterazione delle minacce, la mancata resipiscenza e il mancato ricorso a un legale fossero compatibili con il dolo dell'estorsione e non con la prospettata diversa qualificazione giuridica.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i tre motivi di ricorso, rilevando che la sentenza d'appello era gravemente carente sotto il profilo motivazionale: non aveva preso in carico in modo effettivo, analitico e puntuale le censure difensive, limitandosi a richiami astratti a principi di diritto e senza confrontarsi con la documentazione allegata, con la prova testimoniale richiamata e con le deduzioni sull'elemento soggettivo e sulla diversa qualificazione giuridica del fatto. Ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno, che dovrà riesaminare compiutamente i motivi devoluti, anche alla luce della possibile riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni e della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    nei limiti strettamente necessari per la motivazione

    richiamato per delimitare la sintesi dei motivi di ricorso riportati in sentenza

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    motivazione meramente apparente

    evocato dalla difesa quale parametro di validità della motivazione della sentenza impugnata

  • art. 192 c.p.p.

    non espressamente citato nel testo come norma, ma il tema trattato riguarda la valutazione dell'attendibilità della prova e dei riscontri alle dichiarazioni della persona offesa; tuttavia il testo non sviluppa un richiamo normativo puntuale

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    la Corte richiama la norma per riportare i motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari

Massime di principio

  • In sede di legittimità è censurabile la sentenza di appello che ometta del tutto di prendere in carico un motivo di gravame specifico e articolato: non è sufficiente una motivazione implicita ricavabile in via generale dalla struttura della decisione, quando la questione non sia stata realmente scrutinata dal giudice di merito.
  • La motivazione della sentenza di appello deve confrontarsi in modo effettivo con i punti devoluti e con gli elementi difensivi specificamente dedotti; il mero richiamo a principi astratti o formule di stile non integra un apparato giustificativo sufficiente se manca il giudizio di concreta compatibilità tra tali principi e le censure proposte.
  • Quando la difesa prospetti una diversa qualificazione giuridica del fatto e alleghi elementi documentali e testimoniali a sostegno, il giudice di appello deve verificare e spiegare perché tali elementi non conducano alla riqualificazione invocata; il mancato esame di tali profili rende la motivazione apparente o addirittura omessa.
  • Il travisamento della prova può rilevare in cassazione quando la decisione d'appello attribuisca alle risultanze probatorie un significato non corrispondente al loro effettivo contenuto, purché la censura indichi con precisione il contenuto della prova asseritamente travisata.
  • La censura relativa all'elemento soggettivo del reato impone al giudice del merito di esplicitare perché le risultanze fattuali siano coerenti con il dolo richiesto dalla fattispecie contestata e non con una diversa qualificazione del fatto; una risposta apodittica o stereotipata non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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