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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37853/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'indagato per violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. e per difetto di motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura applicata. La difesa ha sostenuto che: 1) l'attualità del pericolo di reiterazione deve essere valutata al momento dell'applicazione della misura e qui la misura è stata adottata circa dieci mesi dopo i fatti, senza ulteriori condotte penalmente rilevanti nel frattempo; 2) la misura applicata (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) sarebbe inadeguata e meramente afflittiva, incapace di prevenire il rischio di recidiva e al contempo non custodiale, quindi irragionevole rispetto alla richiesta di arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto non controversa la gravità indiziaria e ha confermato la correttezza della motivazione del Tribunale di Bari, che aveva ravvisato il pericolo di reiterazione sulla base delle modalità del fatto (rifiuto di fermarsi, speronamento dell'auto dei carabinieri, fuga con manovre pericolose), delle precedenti condanne e di un procedimento pendente per rapina aggravata. La Corte ha inoltre precisato che i motivi proposti erano, in larga parte, una rivalutazione dei fatti o censure non specifiche e che la misura meno afflittiva dell'obbligo di presentazione era stata adeguatamente motivata anche rispetto al decorso temporale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per definire la competenza del Tribunale di riesame sulle impugnazioni del pubblico ministero avverso ordinanze del GIP; il provvedimento impugnato è stato adottato nel quadro di tale competenza

  • art. 337 cod. pen.

    Norma indicata quale riferimento al reato contestato all'indagato; dalla sentenza emerge che la gravità indiziaria rispetto a tale contestazione è stata ritenuta sussistente dal GIP e dal Tribunale e non è stata oggetto di contestazione in cassazione

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art.274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma evocata dalla difesa come presunto vizio formale/violazione che avrebbe giustificato il ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure proposte non dimostravano la violazione di specifiche norme o la manifesta illogicità della motivazione e quindi non integravano motivo idoneo

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017 (Paglianiti, Rv. 270628–01)

    Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paglianiti, Rv. 270628–01

    Principio richiamato dalla Corte: i ricorsi avverso misure cautelari che deducano insussistenza dei gravi indizi o assenza delle esigenze cautelari sono ammissibili in Cassazione solo se denunciano la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non quando si limitino a proporre una diversa valutazione dei fatti

  • art. 28 regolamento

    Richiamato nella parte dispositiva per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; non oggetto di specifica interpretazione sostanziale nella motivazione

Massime di principio

  • La valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione può fondarsi su elementi concreti quali modalità di commissione del fatto, intensità del dolo, precedenti condanne e procedimenti pendenti; tali elementi possono giustificare misure cautelari anche se adottate dopo un intervallo temporale.
  • In Cassazione, le censure dirette a impugnare misure cautelari sono ammissibili solo se denunciano violazioni di norme specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; non è ammessa una semplice rivalutazione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi probatori compiuta dal giudice di merito.
  • L'adeguatezza della misura cautelare va valutata in relazione alle esigenze cautelari persistenti e al principio di proporzionalità: il giudice può applicare una misura meno afflittiva se ritiene che essa sia idonea a tutelare le esigenze cautelari nonostante il tempo trascorso dai fatti.
  • Le doglianze generiche sull'assenza di motivazione o sulla presunta 'funzione meramente afflittiva' di una misura non sono sufficienti; il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato.
  • Il ricorso inammissibile in materia cautelare può comportare la condanna alle spese processuali e a somme a titolo di ammenda (es. Cassa delle ammende).

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