Cassazione Civile, Sentenza n. 29989/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava avvisi d'intimazione e avvisi d'accertamento per gli anni 2007-2008 denunciandone la nullità per mancata notifica dei prodromici avvisi d'accertamento. Sosteneva, in particolare, che le notifiche erano effettuate a un indirizzo non conforme a quello risultante dall'anagrafe A.I.R.E. (residenza in Algeria dall'1/2012), quindi l'intimazione sarebbe nulla.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo per omessa pronuncia circa un fatto decisivo (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.), rilevando che la Commissione tributaria regionale non si era pronunciata sulla questione della nullità delle notifiche degli avvisi d'accertamento presso indirizzo diverso da quello A.I.R.E. e aveva invece motivato con argomenti non pertinenti (richiamo alla legge n.122/2011). La sentenza impugnata è stata cassata e il processo rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione per il riesame delle questioni. I restanti motivi sono stati assorbiti; liquidate le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Invocato per censurare l'omessa pronuncia su fatto decisivo: la Corte ha ritenuto fondato il motivo e ha cassato la sentenza per questa ragione
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c.
Riferiti in relazione alla denuncia di violazione e falsa applicazione di norme sul luogo di notificazione e alla presunta utilizzazione di documenti depositati tardivamente; i motivi sono stati però assorbiti dall'accoglimento del primo motivo
Richiamato nella censura relativa al luogo di notificazione per contribuenti iscritti nell'anagrafe A.I.R.E.; la Corte non ha deciso nel merito su tale questione e ha rinviato
art. 60 del d.P.R. n. 600/1973
Richiamato in relazione alle regole di notificazione degli atti impositivi; la questione andrà riesaminata in sede di rinvio
art. 32 del d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nella doglianza circa l'utilizzazione ai fini della decisione di documentazione depositata tardivamente; anche questo profilo è stato assorbito dal primo motivo e sarà riesaminato al rinvio se necessario
d.l. 31 maggio 2010, conv. nella l. 30 luglio 2010, n. 122 (ed eventuali richiami alla l. n. 122/2011)
La Commissione d'appello aveva ritenuto che, con la modifica normativa, gli avvisi d'accertamento fossero atti esattoriali tali da rendere superflua la notifica della cartella di pagamento; la Corte ha ritenuto quel motivo ininfluente rispetto alla questione principale della validità delle notifiche
Norma richiamata solo in relazione alla celebrazione dell'udienza pubblica; non incide sul merito sostanziale della controversia
Anagrafe A.I.R.E.
Sistema anagrafico rilevante ai fini della determinazione dell'indirizzo valido per la notificazione ai contribuenti residenti all'estero; la Corte ritiene che la questione dell'indirizzo A.I.R.E. debba essere esaminata dal giudice d'appello in sede di rinvio
Massime di principio
- Se il giudice d'appello omette di pronunciarsi su una questione decisiva sollevata in primo grado, si configura un vizio per omessa pronuncia che può determinare la cassazione della sentenza per violazione dell'art. 360 c.p.c.
- Le argomentazioni più dettagliate esposte in sede di appello non costituiscono necessariamente 'novità' se il tema sostanziale era già stato tempestivamente sollevato in primo grado; pertanto il merito non può essere eluso con la scusa di presunta novità
- Per contribuenti iscritti nell'anagrafe A.I.R.E. la correttezza dell'indirizzo di notifica è cruciale: notifiche effettuate a indirizzi non corrispondenti a quello A.I.R.E. possono determinare la nullità dell'atto impositivo
- Un richiamo a modifiche normative (es.: qualificazione degli avvisi d'accertamento) non elimina la necessità di verificare i vizi formali delle notifiche pregresse; il vizio di notifica rimane rilevante anche se la normativa dopo cambia la natura esecutiva dell'atto
- In caso di cassazione per omessa pronuncia la causa viene rimessa ad altra composizione del giudice d'appello per il riesame delle questioni omesse; è probabile che vengano riconsiderati anche i profili procedurali collegati (uso di documentazione tardiva, luogo di notifica, ecc.)
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