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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29934/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti avevano ottenuto in primo grado una sentenza parziale di accoglimento che riconosceva loro canoni e indennità contro il conduttore Marsili; dopo la dichiarazione di fallimento del debitore gli appellanti riassunsero il giudizio in appello. Il giudice delegato fallimentare aveva ammesso i loro crediti con riserva nello stato passivo e, successivamente, autorizzò il curatore a costituirsi in giudizio per chiedere l'improcedibilità delle domande degli appellanti. La Corte d'appello dichiarò improcedibile l'azione degli appellanti ritenendo prevalente la successiva autorizzazione del giudice delegato. I ricorrenti impugnarono in Cassazione per violata e falsa applicazione delle norme fallimentari (in particolare art. 96, comma 2, n. 3; art. 51 e 52 l. fall.) e delle regole sulla motivazione (art. 132 c.p.c.).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, ritenendo che la Corte d'appello abbia erroneamente applicato l'art. 51/52 l. fall. e dato prevalenza ad un provvedimento del giudice delegato (autorizzazione al curatore) che non poteva determinare la soppressione della possibilità del creditore di avvalersi della sentenza di primo grado ai fini dell'insinuazione al passivo. La Corte ha richiamato l'art. 96, comma 2, n. 3, che ammette al passivo con riserva i crediti accertati con sentenza non passata in giudicato pronunciata prima della dichiarazione di fallimento e ha affermato che tale norma garantisce al creditore il titolo per insinuarsi al passivo, rimettendo al curatore la scelta di impugnare. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello e rinviato la causa al giudice a quo per il prosieguo e per il regolamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 96, comma 2, n. 3, legge fallimentare

    "Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva: ... 3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione."

    La Corte interpreta la norma come deroga al divieto generale di azioni individuali dopo il fallimento: la sentenza di primo grado pronunciata prima della dichiarazione di fallimento costituisce titolo per l'insinuazione al passivo con riserva; il curatore ha la facoltà (ma non l'obbligo) di impugnare, e tale impugnazione non priva il creditore del diritto di avvalersi del titolo per l'ammissione al passivo.

  • art. 51 legge fallimentare

    Richiamata per il principio generale che dal giorno della dichiarazione di fallimento non possono essere iniziate o proseguite azioni individuali sui beni compresi nel fallimento; la Corte osserva però che l'art. 96 costituisce una deroga applicabile quando sussiste sentenza non definitiva antecedente al fallimento.

  • art. 52 legge fallimentare

    Norma che attribuisce la competenza al giudice fallimentare e limita le azioni individuali dopo il fallimento; tuttavia la Corte evidenzia che l'art. 96 opera una deroga nei casi di sentenza di primo grado pronunciata prima del fallimento e quindi non operano automaticamente le conseguenze dell'art. 52 rispetto a quei crediti.

  • art. 25 legge fallimentare

    Regola sull'autorizzazione del giudice delegato al curatore per costituirsi in giudizio: la Corte chiarisce che tale autorizzazione attiene alla capacità processuale del curatore e ai rapporti interni della procedura fallimentare, ma non può determinare l'estinzione del diritto del creditore di far proseguire l'impugnazione davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 96.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per censurare la motivazione della Corte d'appello; la Cassazione rileva che la motivazione era insufficiente perché ha dato prevalenza a un provvedimento del giudice delegato senza fondamento normativo, e pertanto ha rilevanza ai fini del controllo di legittimità.

Massime di principio

  • Se il creditore ha ottenuto in primo grado una sentenza favorevole prima della dichiarazione di fallimento, quella sentenza costituisce titolo per l'insinuazione al passivo con riserva ai sensi dell'art. 96, comma 2, n. 3 l. fall.
  • L'ammissione al passivo con riserva non viene automaticamente annullata da un successivo provvedimento interno alla procedura fallimentare (es. autorizzazione del giudice delegato) che autorizzi il curatore a impugnare: il curatore può impugnare, ma ciò non toglie al creditore il diritto di avvalersi del titolo per l'insinuazione.
  • La decisione del giudice delegato di autorizzare o meno il curatore concerne la posizione processuale del curatore e i rapporti interni alla procedura fallimentare, non la sede giudiziale in cui il creditore può ottenere l'accertamento del credito quando sussiste la sentenza anteriore al fallimento.
  • In presenza di sentenza di primo grado antecedente al fallimento, il creditore dovrebbe promuovere l'insinuazione al passivo con riserva; il curatore potrà poi valutare se proseguire l'impugnazione davanti al giudice competente.
  • Una pronuncia che dichiari improcedibile l'azione del creditore in contrasto con l'art. 96 può essere cassata: i giudici di merito devono motivare coerentemente e non sostituire la loro valutazione a quella legislativamente prevista per l'ammissione al passivo.

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