Sentenza del 06/05/2016 n. 9202 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di liquidazione per il recupero della maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale e delle sanzioni, conseguente alla revoca delle agevolazioni prima casa. L'immobile era stato qualificato di lusso perché la superficie utile complessiva indicata dall'Ufficio era di 252,37 m², superiore alla soglia di 240 m² prevista dal D.M. 2 agosto 1969. La CTR aveva escluso dal computo una nicchia di 3,41 m² (vano 5) e un locale al piano terra di 17,42 m², alto al massimo 227 cm e indicato dal contribuente come sottotetto, ritenendo non tassativo l'elenco dei locali esclusi e non residenzialmente utilizzabili gli spazi. L'Agenzia deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata verifica concreta dell'utilizzabilità dei locali. Il contribuente, con ricorso incidentale, sosteneva inoltre l'applicabilità del D.M. 4 dicembre 1961 e lamentava che la CTR avesse omesso di considerare ulteriori errori nel calcolo dell'Ufficio, effettuato senza sopralluogo. In via preliminare eccepiva anche l'inammissibilità del ricorso dell'Agenzia per asserita irregolarità della notifica e mancanza di procura del Procuratore dello Stato.
La decisione
La Cassazione ha respinto l'eccezione preliminare del contribuente: le agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato senza mandato o procura speciale, e l'organizzazione interna dell'attività di notifica non rende inesistente la notifica. Ha rigettato il motivo incidentale sull'applicazione del D.M. 4 dicembre 1961, chiarendo che il D.M. 2 agosto 1969 rileva anche per immobili costruiti in precedenza, in quanto conta la qualificazione dell'abitazione al momento dell'acquisto. Ha accolto i motivi principali dell'Agenzia: la lista dei locali esclusi dal calcolo della superficie utile non può essere estesa per analogia, ma occorre verificare in concreto la destinazione e l'utilizzabilità degli ambienti; l'assenza dei requisiti urbanistici di abitabilità non è di per sé decisiva. La CTR non aveva svolto tale verifica per la nicchia e il locale al piano terra. Ha dichiarato inammissibile l'altro motivo incidentale perché gli ulteriori errori di calcolo erano dedotti genericamente, senza indicare la discrepanza effettiva né la sua incidenza sulla superficie utile. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente, lasciando quindi efficace il recupero fiscale. Spese dei giudizi di merito compensate; il contribuente è stato condannato alle spese di Cassazione, liquidate in 4.100 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72
Per orientamento costante, in tema di contenzioso tributario, ed alla stregua di quanto sancito dal D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 72, le agenzie fiscali possono avvalersi per la loro rappresentanza in giudizio del patrocinio erariale, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43 senza che occorra a tal fine un mandato alle liti o una procura speciale, restando i rapporti tra il direttore dell'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato, in un ambito meramente interno.
Le agenzie fiscali possono essere rappresentate in giudizio dall'Avvocatura dello Stato senza procura speciale o mandato alle liti; le modalità organizzative interne non incidono sulla validità della rappresentanza.
R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43
Per orientamento costante, in tema di contenzioso tributario, ed alla stregua di quanto sancito dal D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 72, le agenzie fiscali possono avvalersi per la loro rappresentanza in giudizio del patrocinio erariale, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43 senza che occorra a tal fine un mandato alle liti o una procura speciale, restando i rapporti tra il direttore dell'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato, in un ambito meramente interno.
La disposizione consente alle agenzie fiscali di avvalersi del patrocinio erariale; non è richiesta una procura speciale o un mandato alle liti.
D.M. 2 agosto 1969, art. 10
In tema di agevolazioni tributarie derivanti dall'acquisto della prima casa, il D.M. 2 agosto 1969, art. 10 a tenore del quale "alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al D.M. 4 dicembre 1961", va attribuita non una finalità di separazione cronologica, nella definizione legislativa, di due diverse specie di "abitazioni non di lusso", ma la semplice funzione di regolamentazione transitoria dell'unica fattispecie in essa prevista, relativa alle sole abitazioni o in corso di costruzione all'entrata in vigore del decreto o costruite successivamente, ma "in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore", atteso che soltanto tali costruzioni potevano essere destinatarie dei benefici fiscali previsti dalle leggi in quel momento vigenti.
La norma ha funzione transitoria e non stabilisce due criteri temporali permanenti per distinguere le abitazioni di lusso. Per valutare il beneficio prima casa rileva la qualificazione dell'immobile al momento dell'acquisto, non soltanto la disciplina vigente quando fu costruito.
D.M. 2 agosto 1969, art. 6
Sul punto, tuttavia, non può non rilevarsi come le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere, in materia fiscale, non sono passibili di interpretazione analogica, in quanto vanno ad incidere sul principio di uguaglianza fiscale, di contribuzione e capacità contributiva ( artt. 3, 23 e 53 Cost. , vedi in proposito, Cass. n. 10807/2012), salvo restando, che l'effettiva riconducibilità di un determinato locale ad uno di quelli indicati dalla norma va fatta valutando in concreto la destinazione e l'utilizzo del locale in questione, prescindendo anche ed eventualmente dalla classificazione attribuita in sede catastale.
Le esclusioni dal calcolo della superficie utile non possono essere estese per analogia oltre quelle previste dalla norma. La riconducibilità di un locale a una categoria esclusa va però accertata in concreto, guardando alla sua destinazione e al suo utilizzo, anche indipendentemente dalla classificazione catastale.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1 della Tariffa, Parte prima
In tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della "prima casa", di cui all'art. 1, comma 3, Parte prima, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 , n. 131, occorre fare riferimento alla nozione di "superficie utile complessiva" di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 6 in forza del quale è irrilevante il requisito derabitabilità" dell'immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dellmutilizzabilità" degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" di una abitazione.
Per l'esclusione dall'agevolazione prima casa dovuta alla natura di lusso dell'immobile, la superficie utile va calcolata secondo il D.M. 2 agosto 1969. È determinante l'utilizzabilità concreta degli ambienti, non il possesso formale dei requisiti urbanistici di abitabilità.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, comma 3, Parte prima, Tariffa
In tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della "prima casa", di cui all'art. 1, comma 3, Parte prima, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 , n. 131, occorre fare riferimento alla nozione di "superficie utile complessiva" di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 6 in forza del quale è irrilevante il requisito derabitabilità" dell'immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dellmutilizzabilità" degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" di una abitazione.
La disposizione tariffaria subordina l'agevolazione prima casa alla verifica dei presupposti previsti per l'immobile; per la classificazione di lusso rileva la superficie utile determinata in base al decreto ministeriale, non la sola abitabilità formale.
Codice civile, artt. 3, 23 e 53 della Costituzione
Sul punto, tuttavia, non può non rilevarsi come le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere, in materia fiscale, non sono passibili di interpretazione analogica, in quanto vanno ad incidere sul principio di uguaglianza fiscale, di contribuzione e capacità contributiva ( artt. 3, 23 e 53 Cost. , vedi in proposito, Cass. n. 10807/2012), salvo restando, che l'effettiva riconducibilità di un determinato locale ad uno di quelli indicati dalla norma va fatta valutando in concreto la destinazione e l'utilizzo del locale in questione, prescindendo anche ed eventualmente dalla classificazione attribuita in sede catastale.
La Corte collega il divieto di estendere per analogia le agevolazioni fiscali ai principi di uguaglianza tributaria, legalità del prelievo e capacità contributiva.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Le disposizioni sono richiamate per l'inquadramento dei motivi di ricorso per Cassazione: violazione o falsa applicazione di legge e vizio di motivazione. La Corte ha accolto la censura di violazione del criterio legale di calcolo della superficie utile, rilevando che l'errore aveva inciso anche sulla motivazione.
Codice di procedura civile, art. 384
Non essendo state riproposte altre questioni di merito, va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori, ex art. 384 c.p.c. , rigettato l'originario ricorso introduttivo.
Quando non occorrono ulteriori accertamenti e la causa è decidibile nel merito, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e pronunciarsi direttamente sulla domanda originaria.
Massime di principio
- Nel determinare se un'abitazione supera la soglia di superficie per essere considerata di lusso ai fini dell'agevolazione prima casa, occorre valutare l'utilizzabilità concreta degli ambienti e non soltanto la loro abitabilità o regolarità urbanistica.
- Un ambiente può concorrere alla superficie utile anche se non è formalmente abitabile, quando è concretamente fruibile per attività della vita quotidiana e accresce la funzionalità o il valore dell'immobile.
- Le categorie di locali esclusi dal computo non possono essere ampliate per analogia; la loro applicazione richiede comunque un accertamento concreto della destinazione e dell'uso effettivo del locale.
- Chi contesta la superficie calcolata dall'amministrazione deve indicare in modo specifico gli errori, la superficie effettiva e la rilevanza dello scostamento: deduzioni generiche possono essere dichiarate inammissibili.
- Le agenzie fiscali possono essere rappresentate dall'Avvocatura dello Stato senza procura speciale o mandato alle liti; le deleghe e le modalità interne di notifica non determinano, da sole, l'inesistenza della notificazione.
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