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Sentenza

Sentenza del 12/12/2019 n. 32547 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato tre avvisi di accertamento catastale relativi a una centrale idroelettrica e alle opere idrauliche e impiantistiche serventi, contestando la rideterminazione della rendita catastale. Ha sostenuto: l'errata ripartizione dell'onere della prova; la mancata applicazione di coefficienti di riduzione per vetustà e obsolescenza; l'esclusione dal calcolo delle opere idrauliche demaniali gestite in concessione; l'assenza di autonoma funzionalità e redditività dei beni strumentali e delle opere serventi; nonché l'insufficienza della motivazione e della prova dei valori di stima.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui l'Amministrazione aveva assolto l'onere della prova, indicando i criteri di stima, il costo di ricostruzione riferito al biennio catastale 1988-1989 e il saggio di fruttuosità. La mancata applicazione del coefficiente di deprezzamento è stata ritenuta giustificata dal comprovato perfetto stato di manutenzione ed efficienza degli impianti. Sono state inoltre ritenute catastalmente rilevanti le componenti impiantistiche e le opere idrauliche strutturalmente connesse alla centrale, in quanto essenziali alla sua autonomia funzionale e reddituale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.600 euro, oltre accessori e rimborso delle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 2697 c.c.

    L'Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa catastale; tuttavia, nel giudizio di appello, l'appellante deve dimostrare l'ingiustizia o l'invalidità della decisione impugnata e fornire elementi concreti a sostegno della riforma.

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 28, comma 2

    Adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari

    Per gli immobili a destinazione speciale o particolare la rendita può essere determinata con metodo indiretto, sulla base del costo di ricostruzione riferito all'epoca censuaria e ridotto in funzione dello stato effettivo dell'immobile. Il coefficiente non deve essere applicato automaticamente se è accertato il perfetto stato di manutenzione.

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61

    È stato richiamato insieme all'art. 28 nel contesto della disciplina della stima catastale, ma la censura della ricorrente è stata ritenuta infondata.

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 3, 4, 5 e 10

    L'accatastamento riguarda l'unità immobiliare urbana, intesa come componente immobiliare dotata di autonoma funzionalità e redditività. Le centrali e le componenti stabilmente o funzionalmente incorporate possono concorrere alla rendita.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 812 c.c.

    Il concetto civilistico di bene immobile per incorporazione comprende anche impianti collegati strutturalmente al suolo o all'edificio, anche se il collegamento è transitorio; è irrilevante la specifica modalità di connessione.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)

    La nozione di fabbricato e di unità immobiliare non esclude, di per sé, gli impianti e le opere che siano essenziali all'autonomia funzionale e reddituale dell'immobile.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1

    L'appello tributario deve contenere motivi specifici. La parte che chiede la riforma della decisione deve individuare concretamente gli errori della sentenza e fornire gli elementi necessari a sostenerli.

  • L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244

    Il richiamo alle istruzioni dell'Agenzia del Territorio non modifica i principi sostanziali e processuali applicabili, né rende automatico il deprezzamento: occorre comunque valutare lo stato attuale dell'unità immobiliare.

  • L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21

    A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono esclusi dalla rendita catastale determinati macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo. La disposizione non è stata applicata retroattivamente alla controversia.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso per cassazione sussistono, se dovuti, i presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello originario.

Massime di principio

  • Nella stima catastale indiretta degli immobili a destinazione speciale, il costo di ricostruzione deve essere riferito all'epoca censuaria e può essere ridotto in base allo stato effettivo dell'immobile; la riduzione per vetustà o obsolescenza non è automatica.
  • Chi contesta la mancata applicazione di coefficienti di deprezzamento deve allegare e provare elementi concreti, come età, stato di conservazione, inefficienza, obsolescenza tecnica o costi necessari per il ripristino; una contestazione generica o di principio non è sufficiente.
  • Per le centrali idroelettriche possono concorrere alla rendita catastale non solo gli edifici, ma anche turbine, impianti e opere idrauliche, quando siano strutturalmente o funzionalmente essenziali e non separabili senza alterare sostanzialmente il bene complesso.
  • La natura demaniale o il regime concessorio di un'opera non determina automaticamente la sua irrilevanza catastale: occorre verificare se l'opera costituisca una componente essenziale dell'unità immobiliare e contribuisca alla sua funzionalità e redditività.
  • Nel giudizio tributario di appello l'appellante deve formulare motivi specifici e fornire la prova concreta degli errori della decisione impugnata; non può limitarsi a riproporre contestazioni astratte.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione generale dei fatti o delle prove. La censura motivazionale è ammissibile solo in presenza di una totale omissione di elementi decisivi o di un ragionamento logicamente inesistente o gravemente carente.
  • Per controversie analoghe è quindi essenziale confrontare analiticamente la perizia dell'Amministrazione con una perizia tecnica alternativa, documentando separatamente i costi, lo stato di manutenzione, l'obsolescenza e il contributo funzionale di ogni componente.

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