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Sentenza

Sentenza del 12/12/2019 n. 101 - Comm. Trib. Prov. Asti

Onere della prova a carico del contribuente - Novità dell'attività di ricerca e innovazione ex commi 4 e 5 D.Lgs. 145/2013- Indeducibilità incompensazione delle spese relative a meri miglioramenti del servizio, ex art. 3 D.L. 145/2013.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La compensazione è stata ritenuta non spettante. Il recupero a tassazione delle somme utilizzate per compensare il debito IVA è stato considerato corretto, poiché la documentazione prodotta non dimostrava attività di ricerca e innovazione caratterizzate da novità, ma soltanto interventi di miglioramento di servizi esistenti. Il ricorso è pertanto risultato infondato o comunque soccombente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità della compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, di un credito asseritamente maturato ai sensi dell'art. 3 del D.L. 145/2013. Il contribuente sosteneva che le spese sostenute rientrassero nelle attività di ricerca e innovazione previste dalla normativa. L'Amministrazione ha invece ritenuto che tali costi riguardassero soltanto miglioramenti di servizi mediante l'impiego di tecnologie già esistenti, senza il requisito della novità richiesto dalla legge. L'onere di dimostrare l'effettiva novità e riconducibilità delle attività ai presupposti agevolativi gravava sul ricorrente.

Norme richiamate

  • Art. 3 del D.L. 145/2013

    La norma riconosce il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo soltanto quando le spese riguardano attività effettivamente qualificabili come ricerca e innovazione secondo i requisiti previsti dalla disciplina.

  • Commi 4 e 5 del D.Lgs. 145/2013

    Le disposizioni sono state interpretate nel senso che l'attività agevolabile deve presentare un requisito concreto di novità e innovazione; non sono sufficienti semplici miglioramenti di servizi basati su tecnologie già disponibili.

  • Art. 17 del D.Lgs. 241/1997

    La compensazione dei crediti con debiti tributari è ammessa solo se il credito utilizzato è effettivamente esistente, spettante e correttamente documentato.

Massime di principio

  • Chi utilizza un credito d'imposta in compensazione deve dimostrare con documentazione tecnica e contabile sia l'effettivo sostenimento delle spese sia la loro conformità ai requisiti dell'agevolazione.
  • Per i crediti destinati alla ricerca e sviluppo, il semplice miglioramento di un prodotto o servizio non è normalmente sufficiente: occorre dimostrare un avanzamento o una novità rispetto alle conoscenze e tecnologie già disponibili.
  • La qualificazione data dal contribuente alle attività o alle spese non è decisiva; rilevano la natura concreta delle attività svolte, il contenuto tecnico del progetto e le prove prodotte.
  • Se il credito risulta inesistente o non spettante, l'Amministrazione può recuperare le somme utilizzate in compensazione, anche quando la compensazione riguardi debiti IVA.
  • In situazioni analoghe è opportuno predisporre preventivamente relazioni tecniche, descrizione dello stato dell'arte, obiettivi innovativi, risultati ottenuti, ore lavorate e collegamento analitico tra ciascuna spesa e l'attività agevolabile.

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