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Sentenza

Sentenza del 12/12/2019 n. 4622 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Consorzio contestava la decisione della Commissione tributaria provinciale che aveva annullato la pretesa contributiva. Sosteneva che l'inclusione dei terreni nel perimetro di contribuenza, il piano di riparto delle spese approvato nel 1976-1977 e gli atti amministrativi pregressi fossero ancora efficaci e consentissero la riscossione dei contributi, anche in assenza del piano di classifica previsto dalla legge regionale n. 11 del 2003. Il Consorzio affermava inoltre che, per le spese istituzionali e amministrative generali, non fosse necessaria la prova di uno specifico beneficio fondiario e che spettasse al contribuente dimostrare la non debenza dei contributi.

La decisione

Il gravame è stato respinto e la sentenza favorevole al contribuente è stata confermata. La Commissione ha rilevato che i contributi riguardavano esclusivamente spese amministrative generali del Consorzio, ormai in liquidazione, e che per le annualità contestate non era stato adottato il piano di classifica previsto dall'articolo 24 della legge regionale n. 11 del 2003. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 188 del 2018, aveva dichiarato illegittima la parte dell'articolo 23, comma 1, lettera a), della medesima legge che consentiva di richiedere il contributo indipendentemente dal beneficio fondiario. Pertanto il Consorzio avrebbe dovuto provare concretamente il beneficio arrecato ai terreni, ma non ha assolto tale onere. Confermata quindi l'inesigibilità dei contributi. Nulla per le spese, poiché la parte vittoriosa non si era costituita nel giudizio.

Norme richiamate

  • Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215

    La normativa statale previgente disciplinava le opere di bonifica e i relativi contributi, ma non consentiva di superare, per le annualità interessate, la necessità di provare il beneficio concreto quando mancava un valido piano di classifica.

  • Legge regionale Calabria 23 luglio 2003, n. 11, articolo 23, comma 1, lettere a) e b)

    Il contributo per le spese istituzionali era applicato "indipendentemente dal beneficio fondiario", mentre quello per le spese riferibili all'articolo 24 era applicato "sulla base del beneficio".

    La disposizione, nella formulazione applicabile prima del 2017, non poteva legittimare il contributo senza beneficio, perché la Corte costituzionale ne ha dichiarato parzialmente l'illegittimità.

  • Legge regionale Calabria 23 luglio 2003, n. 11, articolo 24

    Il piano di classifica costituisce lo strumento necessario per individuare e graduare il beneficio ricevuto dagli immobili e per ripartire correttamente i contributi consortili.

  • Legge regionale Calabria 9 maggio 2017, n. 13, articolo 1, comma 1, lettera a)

    La disposizione ha modificato la disciplina regionale, collegando l'obbligo contributivo all'esistenza di un beneficio consistente nella conservazione o nell'incremento del valore dell'immobile e ai criteri fissati dai piani di classifica.

  • Costituzione, articolo 136, come applicato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 19 ottobre 2018

    Il contributo è dovuto "in presenza del beneficio" e non "indipendentemente dal beneficio fondiario".

    La pretesa contributiva deve essere collegata a un beneficio concreto e specifico per l'immobile; non è sufficiente il semplice inserimento del fondo nel comprensorio consortile.

  • Sentenza della Corte di cassazione n. 654 del 18 gennaio 2012

    In mancanza del piano di classifica, il Consorzio deve provare in giudizio che il bene abbia conseguito concreti benefici derivanti dalle opere eseguite.

  • Ordinanza della Corte di cassazione n. 9511 del 18 aprile 2018

    Il Consorzio deve produrre il piano di classifica se intende essere esonerato dalla prova concreta dei presupposti del potere impositivo e dello specifico beneficio conseguito dal fondo.

  • Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 26009 del 30 ottobre 2008

    In assenza del piano di classifica non opera la presunzione di beneficio diretto e specifico; il beneficio deve essere accertato secondo le ordinarie regole sull'onere della prova.

Massime di principio

  • L'inclusione di un immobile nel perimetro consortile, da sola, non dimostra che esso abbia ricevuto un beneficio concreto dalle opere o dall'attività del Consorzio.
  • Quando manca un piano di classifica valido e riferibile all'annualità contestata, spetta al Consorzio provare specificamente il vantaggio arrecato al singolo immobile.
  • Il contributo consortile non può essere giustificato dal solo finanziamento delle spese generali o istituzionali dell'ente se non è dimostrato un beneficio fondiario effettivo.
  • Atti amministrativi o piani di riparto molto risalenti possono non essere sufficienti a fondare la pretesa per annualità successive, soprattutto dopo modifiche normative o dichiarazioni di illegittimità costituzionale.
  • Il contribuente che impugna il contributo può contestare l'assenza del piano di classifica e la mancata prova del beneficio; in tal caso l'onere probatorio ricade principalmente sul Consorzio.
  • La riscossione del contributo richiede un collegamento tra opere o attività consortili e incremento, conservazione o concreto miglioramento del valore o delle condizioni dell'immobile.

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