Sentenza del 12/12/2019 n. 99 - Comm. Trib. Prov. Asti
Mancata tenuta discritture contabili - Omessa dichiarazione annuale - Presunzione di utilidistribuiti in nero al netto della tassazione fiscale proporzionalmente allequote sociali possedute - Sussistenza -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’accertamento traeva origine dalla mancata tenuta delle scritture contabili e dall’omessa presentazione della dichiarazione annuale da parte della società. L’Ufficio aveva presunto l’esistenza di utili extracontabili, ritenendoli distribuiti ai soci in proporzione alle quote possedute: 95% al socio di maggioranza e 5% all’altro socio. Il contribuente contestava sia la presunzione, sostenendo che le movimentazioni sul conto corrente del socio di maggioranza non dimostrassero la distribuzione di utili, sia una possibile doppia imposizione, poiché non sarebbe stata correttamente scomputata dall’utile extracontabile l’IRES dovuta dalla società prima di determinare l’IRPEF e le addizionali personali.
La decisione
La controversia ha riconosciuto, in linea con la giurisprudenza della Corte di cassazione, la possibilità di presumere la distribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base partecipativa, proporzionalmente alle quote sociali possedute. La circostanza che le somme fossero state individuate su un conto corrente bancario non è decisiva, poiché gli utili in nero possono essere occultati o trasferiti con modalità diverse. Tuttavia, l’atto doveva essere ricalcolato tenendo conto dello scomputo dell’IRES dovuta dalla società, per evitare una doppia imposizione. Il provvedimento ha quindi comportato l’annullamento dell’atto nella forma originaria e il rinvio delle operazioni di rettifica dell’imponibile e dell’imposta secondo i criteri indicati dall’Ufficio.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa
Quando una società ha una compagine sociale ristretta e sono accertati utili extracontabili, è ammissibile presumere che tali utili siano stati distribuiti ai soci, anche senza prova documentale diretta, purché la presunzione sia fondata su elementi concreti e sia ripartita proporzionalmente alle quote possedute.
Principio del divieto di doppia imposizione economica
Nel determinare l’imposizione personale sui presunti utili distribuiti, occorre considerare l’imposta già dovuta dalla società sul maggior reddito accertato, così da evitare che lo stesso reddito sia tassato integralmente due volte senza il necessario scomputo.
Massime di principio
- Nelle società con pochi soci, l’accertamento di utili extracontabili può consentire all’Amministrazione di presumere la distribuzione degli utili ai soci, normalmente in proporzione alle partecipazioni, salvo prova contraria.
- La presenza di versamenti o movimentazioni sul conto corrente del socio non è indispensabile per dimostrare la distribuzione degli utili: la presunzione può fondarsi anche sulla ristrettezza della compagine sociale e sull’accertamento del maggior reddito societario.
- Il socio può superare la presunzione dimostrando, con elementi specifici e documentati, che gli utili non sono stati distribuiti, che egli non ne ha avuto disponibilità o che la ricostruzione dell’Ufficio è errata.
- La tassazione dei soci deve essere coordinata con quella della società: l’imposta societaria riferibile al maggior reddito deve essere considerata nel calcolo dell’imposizione personale, per evitare una duplicazione impositiva.
- Un avviso di accertamento fondato su una corretta presunzione reddituale può comunque essere annullato o ricalcolato se l’Ufficio non applica correttamente lo scomputo dell’imposta societaria o non rispetta i criteri concordati nel procedimento di definizione o conciliazione.
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