Cassazione Civile, Ordinanza n. 09172/2026 del 11/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
Un creditore, ammesso in prededuzione nello stato passivo di un fallimento, aveva impugnato il decreto del giudice delegato che aveva respinto il suo reclamo contro un progetto di riparto parziale. Il Tribunale di Brindisi ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 26 l.fall. perché il reclamante non aveva dato esecuzione all’ordine del giudice delegato di notificare il ricorso ex art. 36 l.fall. agli eredi di un altro creditore deceduto, ritenendo che la mancata integrazione del contraddittorio rendesse nullo il procedimento. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sul contraddittorio, sostenendo di aver inizialmente notificato via PEC il reclamo al creditore poi risultato deceduto e di aver chiesto invano termine per rinnovare la notifica; 2) errore di diritto e difetto di motivazione, lamentando che il curatore avrebbe percepito compensi senza insinuarsi al passivo e che sarebbe stato illegittimo il pagamento di una somma a una società cessionaria di credito; 3) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2751-bis n. 2 c.c., per avere il giudice delegato riqualificato un credito senza domanda; 4) violazione dell’art. 51 c.p.c., per mancata astensione del presidente/relatore che aveva già partecipato a un collegio sulla liquidazione del compenso al commissario giudiziale.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la declaratoria di inammissibilità del reclamo per mancata integrazione del contraddittorio verso tutti i creditori controinteressati al riparto, inclusi quelli che avrebbero potuto risentire della diversa distribuzione delle somme. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché assorbiti: una volta rilevato il difetto di contraddittorio, il giudice di merito non poteva esaminare il merito delle doglianze sul riparto. Ha poi dichiarato inammissibile il quarto motivo, affermando che, in mancanza di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astensione non è deducibile come motivo autonomo di nullità in cassazione. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Costituisce il rimedio impugnatorio contro il decreto del giudice delegato in materia fallimentare; in questo caso il suo esperimento era subordinato al rispetto del contraddittorio con tutti i controinteressati al riparto.
Il reclamo avverso il progetto di riparto deve essere notificato a tutti i creditori ammessi al riparto, in quanto controinteressati potenzialmente pregiudicati dalla diversa distribuzione delle somme.
Nel riparto fallimentare sia il reclamo contro il progetto di riparto sia quello contro il decreto che decide il reclamo possono essere proposti da qualunque controinteressato, ossia da ogni creditore potenzialmente inciso dalla diversa ripartizione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro di deduzione del vizio processuale, ma non consente di superare l’assorbimento derivante dal difetto di contraddittorio rilevato dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo fondato sul vizio motivazionale non è esaminabile quando il giudice di merito non si sia pronunciato sul merito per assorbimento dovuto a una questione pregiudiziale.
La censura di ultrapetizione o omissione di pronuncia non è scrutinabile quando il merito della questione sia rimasto assorbito per la declaratoria preliminare di inammissibilità.
La doglianza sulla riqualificazione del credito è rimasta assorbita e dunque non scrutinata nel merito.
La violazione dell’obbligo di astensione non è deducibile come motivo di nullità in impugnazione se la parte non ha previamente proposto ricusazione.
art. 111 Cost.
Il principio di imparzialità e terzietà del giudice è attuato nel processo civile attraverso gli istituti dell’astensione e della ricusazione.
art. 6 CEDU
Non aggiunge, sul profilo dell’imparzialità del giudice, contenuti ulteriori rispetto a quelli garantiti dall’art. 111 Cost. e dagli istituti di astensione e ricusazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115
È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30.5.2002 n. 115
Serve come base per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel reclamo in materia di riparto fallimentare il contraddittorio va integrato nei confronti di tutti i creditori ammessi al riparto che possano risultare pregiudicati dalla diversa distribuzione delle somme, anche se in concreto l’esito del procedimento possa apparire loro favorevole o se non abbiano proposto rituale domanda di ammissione nella fase di verifica del passivo.
- La mancata notificazione del reclamo a un controinteressato rilevante comporta la nullità del procedimento e consente al giudice di arrestare l’esame del merito, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure.
- In sede di legittimità non sono esaminabili i motivi che investono questioni di merito rimaste assorbite dal giudice di merito per effetto dell’accoglimento di una questione preliminare o pregiudiziale.
- La violazione dell’obbligo di astensione del giudice non può essere fatta valere come autonoma causa di nullità della decisione se la parte non ha tempestivamente proposto ricusazione; nel processo civile la tutela dell’imparzialità del giudice è affidata agli istituti tipici di astensione e ricusazione.
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