Cassazione Civile, Ordinanza n. 10897/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Un cittadino straniero ha impugnato davanti al Giudice di pace un decreto di espulsione dal territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera. Deduceva di avere presentato in passato una domanda di protezione internazionale, respinta con decisione divenuta definitiva; di avere nel frattempo contratto matrimonio con una connazionale regolarmente soggiornante in Italia; di convivere con la moglie e con la figlia di lei; di avere avviato un percorso medico per infertilità di coppia; e di svolgere un lavoro stabile con contratto a tempo indeterminato. Sosteneva inoltre di avere inoltrato, tramite kit postale, una domanda connessa alla vita familiare, dichiarata irricevibile dalla Questura, e che proprio a seguito di tale irricevibilità gli era stato notificato il decreto espulsivo. Il ricorso per cassazione censurava la decisione del Giudice di pace per violazione degli artt. 13, 5 comma 6 e 19 del d.lgs. 286/1998, lamentando che non fossero stati considerati gli obblighi internazionali derivanti dall'art. 8 CEDU e dal principio di non refoulement dell'art. 33 della Convenzione di Ginevra, né fosse stata effettuata una valutazione concreta delle circostanze personali e familiari del ricorrente e dei rischi connessi al rimpatrio. Si deduceva, in particolare, che il giudice di merito aveva erroneamente trattato la questione come se riguardasse il diritto a un permesso di soggiorno per coesione familiare, mentre il tema era la legittimità dell'espulsione alla luce del diritto alla vita familiare e dei divieti di espulsione previsti dal testo unico immigrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli congiuntamente fondati. Ha rilevato che il provvedimento impugnato aveva travisato l'oggetto dell'opposizione, applicando in modo non corretto gli artt. 5 e 19 del TUI, poiché non doveva essere verificato il diritto al permesso per coesione familiare, ma la sussistenza di una ragione ostativa all'espulsione in relazione al diritto alla vita familiare. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, in tema di espulsione dello straniero, l'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998 impone una valutazione caso per caso della natura ed effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno e dei legami con il paese d'origine, applicabile anche allo straniero non formalmente richiedente il ricongiungimento. Ha inoltre ribadito che, quando è allegato il rischio di lesione della vita privata e familiare, il giudice di pace deve esaminare e pronunciarsi sull'eventuale operatività dei divieti di espulsione di cui all'art. 19 TUI, con adeguata cooperazione istruttoria. Per effetto dell'accoglimento, la Corte ha cassato il provvedimento impugnato e rinviato al Giudice di pace di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma invocata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i motivi di ricorso.
l'espulsione dello straniero richiede una valutazione concreta e caso per caso, che tenga conto dei vincoli familiari, della durata del soggiorno e dei legami con il paese d'origine; il decreto non può prescindere da tale scrutinio.
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998
si applica anche allo straniero che, pur non avendo formalizzato una domanda di ricongiungimento familiare, abbia comunque legami familiari effettivi in Italia.
art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
richiamato dal ricorrente quale norma da interpretare in coerenza con gli obblighi internazionali e con la tutela della vita familiare.
impone al giudice di esaminare i divieti di espulsione allegati e di valutare l'incidenza della vita privata e familiare sul rimpatrio.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998
deve essere verificata la sussistenza di cause ostative all'espulsione collegate alla situazione personale e familiare dello straniero.
art. 8 CEDU
il diritto al rispetto della vita privata e familiare costituisce parametro decisivo nella valutazione della legittimità dell'espulsione.
art. 33 Convenzione di Ginevra
richiamato dal ricorrente a sostegno del principio di non refoulement.
Direttiva 2008/115/CE
evocata come quadro di coerenza per la valutazione caso per caso dell'espulsione dello straniero.
sentenza n. 202 del 2013 Corte cost.
richiamata quale arresto che recepisce la tutela convenzionale dell'unità familiare e l'assenza di gerarchie tra vita privata e familiare.
Cass. n. 23957 del 02/10/2018
afferma che la tutela dell'unità familiare opera anche per lo straniero con legami familiari in Italia non formalmente richiedente il ricongiungimento.
Cass. n. 15843 del 06/06/2023
ribadisce l'obbligo di valutare concretamente natura ed effettività dei legami personali e familiari ai fini dell'espulsione.
Cass. n. 28189 del 06/10/2023
conferma la necessità di bilanciamento tra vita familiare e ragioni di ordine pubblico nella valutazione dell'espulsione.
Cass. n. 19815 del 20/06/2022
richiamata per il principio della valutazione concreta dei divieti di espulsione e dell'inserimento sociale dello straniero.
Massime di principio
- In tema di espulsione dello straniero, il giudice deve procedere a una valutazione individualizzata e concreta della vicenda, considerando natura ed effettività dei legami familiari, durata del soggiorno e legami con il paese d'origine.
- Il diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU rileva anche quando lo straniero non abbia formalizzato una domanda di ricongiungimento familiare, purché siano allegati rapporti familiari effettivi in Italia.
- L'opposizione al decreto di espulsione non può essere decisa come se riguardasse soltanto il rilascio o il diniego di un permesso di soggiorno: il thema decidendum è la legittimità del rimpatrio alla luce di eventuali cause ostative.
- Il giudice di pace, in presenza di allegazioni specifiche sul rischio di lesione della vita familiare o di altri divieti di espulsione, deve svolgere un effettivo obbligo di cooperazione istruttoria e pronunciarsi espressamente su tali profili.
- La valutazione della legittimità dell'espulsione deve integrare il bilanciamento tra interessi pubblici e tutela dei diritti fondamentali, senza distinguere rigidamente tra vita privata e vita familiare, considerate espressioni del medesimo diritto fondamentale.
- La mancata considerazione dei vincoli familiari effettivi e delle circostanze personali dello straniero integra violazione di legge e impone la cassazione con rinvio per nuovo esame.
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