Cassazione Civile, Ordinanza n. 14354/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo fondato su cartelle esattoriali. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma senza annullare le cartelle presupposte; in appello la Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello della concessionaria e ha accolto l'appello incidentale del contribuente. La concessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto invalide le notifiche delle cartelle perché eseguite tramite un centro di recapito privato, quando invece la notifica era stata affidata correttamente a Poste Italiane e il recapito tramite soggetto privato era solo una modalità interna del gestore del servizio universale. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 54, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, lamentando che la CTR non avesse rilevato la tardività dell'appello incidentale del contribuente, proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'appello principale. I restanti motivi concernevano la prescrizione del credito e la legittimità del preavviso di fermo, ma restavano subordinati agli esiti sui primi due motivi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo valide le notifiche delle cartelle eseguite tramite Poste Italiane anche se il recapito materiale era stato svolto da un centro privato nell'ambito dell'organizzazione del servizio postale; ha inoltre ritenuto tardivo l'appello incidentale del contribuente. Ha dichiarato assorbiti i restanti motivi. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato il contribuente intimato alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
è invocato come parametro violato per sostenere che il giudice di merito abbia pronunciato oltre i limiti del devoluto o comunque abbia erroneamente valutato la questione della notificazione delle cartelle.
è richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza tributaria, ritenuta violata dalla CTR nella parte in cui ha qualificato come invalide le notifiche.
art. 54, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
stabilisce il termine di sessanta giorni per la proposizione dell'appello incidentale nel processo tributario; la Corte lo applica per affermare la tardività dell'appello incidentale depositato oltre il termine.
consente la decisione nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; la Corte lo utilizza per rigettare direttamente il ricorso introduttivo del contribuente.
è richiamato per affermare che, ratione temporis, il servizio postale universale conservava un regime di esclusiva per determinati invii e poteva avvalersi di soggetti privati di recapito, restando però la responsabilità in capo all'ente Poste.
Massime di principio
- La notificazione a mezzo posta è valida anche quando il plico sia materialmente recapitato da un'agenzia privata, se il notificante si è rivolto all'ufficio postale e il ricorso a tale soggetto sia frutto dell'organizzazione interna del gestore del servizio universale, che conserva la responsabilità dell'operazione.
- Nel processo tributario l'appello incidentale deve essere proposto entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'appello principale; il deposito oltre tale termine determina la tardività dell'impugnazione incidentale.
- Se l'accoglimento dei primi motivi esclude le questioni presupposte e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c. rigettando il ricorso introduttivo originario.
- La validità della notifica delle cartelle esattoriali rende definitive le cartelle non tempestivamente impugnate, con conseguente venir meno delle contestazioni sul preavviso di fermo fondate su tali cartelle.
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