Cassazione Penale, Sentenza n. 2856/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e per vari reati "fine" (capi 393-399). Il ricorso, proposto dall'avv. Maurizio Nucci, lamentava: vizio di motivazione e violazione degli artt. 192, 273, 292 c.p.p. in relazione alla qualificazione della partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico; omessa valutazione della memoria difensiva e conseguente errata utilizzazione/interpretazione delle intercettazioni; contraddizioni rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori (in particolare Anna Palmieri) che avrebbero descritto mercati "liberi" per le droghe leggere; mancata autonoma valutazione dei gravi indizi relativi ai reati fine e mancata specifica qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; carenze motivazionali sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura (art. 275 c.p.p.), con rilievi sulla parcellizzazione delle risultanze e sull'assenza di elementi che colleghino stabilmente Mazza al vertice del gruppo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che i giudici del riesame avessero adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi di partecipazione all'associazione di narcotraffico sulla base delle dichiarazioni di numerosi collaboratori e di intercettazioni che mostrano rapporti e consapevolezza dell'indagato nei confronti di soggetti apicali (es. Sganga) e della sua attività di commercializzazione. La Corte ha escluso che la mancata risposta puntuale a tutte le deduzioni difensive costituisca vizio quando la motivazione complessiva implicitamente le disattende (art. 606 c.p.p.), ha ritenuto irrilevanti le censure sulla presunta autonomia del mercato delle "droghe leggere" rispetto alla ricostruzione associativa e ha ritenuto generiche le censure sulla possibile riqualificazione in reati "lieve". Anche le esigenze cautelari sono state ritenute adeguatamente motivate (inserimento in ambienti criminali, intercettazioni recenti, precedenti e carichi pendenti) e la misura è stata ritenuta proporzionata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616. In sintesi, il provvedimento impugnato è stato confermato e il ricorso respinto.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Norma sulla fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione sulla base di dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni che mostrano la conoscenza delle regole del gruppo e la cooperazione stabile con soggetti apicali.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Riferimento alla qualificazione delle ipotesi di detenzione/spaccio ai fini della gravità del fatto; la Corte ha rilevato che la riqualificazione in "lieve" richiede valutazione complessiva e non può essere sostenuta con argomentazioni generiche.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80
Aggravante riferita al delitto associativo: la Corte ha ritenuto che le censure sulle aggravanti non incidano necessariamente sullo status custodiae alla luce della presunzione di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p.
Codice di procedura penale, art. 192
Richiamato tra le norme indicate come violate dal ricorrente (sulla produzione e valutazione delle prove/intercettazioni); la Corte non ha ritenuto fondate le censure sulla valutazione probatoria operata dai giudici del riesame.
Codice di procedura penale, art. 273
Norma richiamata nella censura processuale; la sentenza conferma che la motivazione del riesame ha fornito elementi sufficienti a respingere le deduzioni difensive.
Codice di procedura penale, art. 292
Richiamato tra le norme processuali contestate (probatorio/istruttorio); la Corte ha ritenuto che non sussista vizio di motivazione nei sensi denunciati.
Codice di procedura penale, art. 275
Norma sulle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inserimento in ambiente criminale, precedenti), anche se il ricorrente era sottoposto agli arresti domiciliari.
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Presunzione operativa ai fini della custodia cautelare: la Corte ha ritenuto che le censure sulle aggravanti non influiscano sul computo dei termini o sullo status custodiae alla luce di tale presunzione.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e
Regola sulle censure in sede di legittimità per vizi di motivazione: la Corte ha applicato il principio secondo cui il mancato esame di una deduzione non è censurabile se la motivazione complessiva implicitamente la respinge.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma sulle spese processuali: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese è stata disposta a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La Corte può fondare la sussistenza di gravi indizi di associazione in narcotraffico sulla combinazione di dichiarazioni di più collaboratori di giustizia e di intercettazioni, purché la valutazione sia complessiva e non contraddittoria.
- L'omessa replica formale a ogni singola deduzione difensiva non costituisce automaticamente vizio di motivazione se la decisione contiene una ricostruzione dei fatti che implicitamente e logicamente respinge le argomentazioni difensive.
- La mera sovrapposizione di argomentazioni tra posizioni di diversi indagati non è di per sé illegittima quando le posizioni risultano assimilabili e le censure sull'assimilazione sono generiche.
- La richiesta di qualificare alcuni episodi come reati "lieve" richiede una difesa con argomentazione specifica e analitica: deduzioni generiche vengono respinte perché la qualificazione dipende dalla valutazione complessiva del contesto criminale.
- Ai fini della custodia cautelare, la valutazione delle esigenze cautelari può correttamente tener conto dell'inserimento in ambienti criminali, di intercettazioni recenti e di precedenti/carichi pendenti, anche se il soggetto è sottoposto a misura meno afflittiva come gli arresti domiciliari.
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