Cassazione Civile, Ordinanza n. 31578/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009 con cui l'Ufficio aveva rideterminato, in via presuntiva, il reddito imponibile ai fini IRES, IVA e IRAP, qualificandola come società di comodo ai sensi dell'art. 30 l. 724/1994. L'accertamento si fondava sul possesso di un solo bene strumentale (un catamarano acquistato in leasing), sull'antieconomicità dell'attività, sul noleggio dell'imbarcazione solo a soci o soggetti a essi riferibili e sui continui finanziamenti dei soci. La CTP respingeva il ricorso e la CTR confermava. In cassazione la società articolava tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., deducendo varie circostanze fattuali trascurate dal giudice di merito (modifiche sociali, attività pubblicizzata online, autorizzazioni amministrative, stagionalità dell'attività, buona fede nell'emissione di fatture, ecc.); 2) violazione dell'art. 3 d.lgs. 427/1997, sostenendo che la disciplina sulle società in perdita sistematica introdotta dal d.l. 138/2011 avrebbe dovuto operare anche per il 2009 in applicazione dei principi di favor rei/abolitio criminis, eliminando i presupposti dell'accertamento e delle sanzioni; 3) violazione dell'art. 30 l. 724/1994, contestando l'applicazione della percentuale del 15% anziché del 6% nel test di operatività, in base alle circolari dell'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per la presenza di "doppia conforme" sfavorevole alla contribuente, poiché merito di primo e secondo grado erano fondati sulle stesse ragioni di fatto; ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo che la disciplina sulle società in perdita sistematica introdotta nel 2011 fosse applicabile retroattivamente al 2009 e chiarendo che l'art. 30 l. 724/1994 è una disciplina antielusiva sostanziale basata su una presunzione legale di ricavi minimi, superabile solo con prova contraria a carico del contribuente; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la CTR aveva applicato il 15% ritenendo che il catamarano in leasing non fosse destinato ad attività commerciale, non essendo stata provata la natura commerciale dell'attività. È stata disposta la sola soccombenza della ricorrente, senza spese per mancata attività difensiva dell'intimata, con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 30 della legge n. 724/1994
È norma antielusiva sostanziale che prevede ricavi minimi presunti sulla base di una presunzione legale; può essere superata solo con prova contraria del contribuente. La Corte esclude che la disciplina sulle società in perdita sistematica introdotta nel 2011 ne determini una sorta di abolitio criminis per annualità anteriori.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato quale base del rideterminamento presuntivo del reddito imponibile nell'avviso di accertamento.
Richiamato quale ulteriore base normativa dell'accertamento presuntivo.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato quale base normativa dell'accertamento dell'Ufficio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme sfavorevole alla parte ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per dedurre violazione di legge, ma i motivi sono respinti/inammissibili per le ragioni indicate dalla Corte.
Il vizio motivazionale non è proponibile quando ricorre una doppia conforme basata sulle stesse ragioni di fatto.
art. 3 del decreto legislativo n. 427/1997
Invocato dalla ricorrente, ma la Corte non ne accoglie l'applicazione retroattiva al caso di specie.
d.l. n. 138/2011, convertito in l. n. 148/2011
commi da 36 decies a 36 duodecies
La disciplina sulle società in perdita sistematica si applica solo a decorrere dall'anno d'imposta 2012, non al 2009 oggetto di causa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sono integrati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- La disciplina sulle società di comodo ex art. 30 l. 724/1994 ha natura antielusiva sostanziale e opera tramite una presunzione legale di ricavi minimi; spetta al contribuente fornire prova contraria idonea a superarla.
- La successiva introduzione della disciplina sulle società in perdita sistematica non ha effetto retroattivo sulle annualità precedenti alla sua entrata in vigore e non può essere letta come abolizione della precedente disciplina delle società non operative.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando sussiste doppia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa lettura dei fatti o della normativa senza colpire il fondamento della decisione.
- Ai fini del test di operatività, la qualificazione del bene strumentale e della destinazione dell'attività può incidere sulla percentuale applicabile; se il contribuente non dimostra la natura commerciale dell'attività, può essere corretta l'applicazione della percentuale prevista per le altre immobilizzazioni.
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