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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20602/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva ricevuto un’intimazione di pagamento per oltre un milione di euro riferita a diverse cartelle esattoriali. Aveva impugnato l’atto deducendo la mancata notificazione delle cartelle presupposte e la prescrizione del credito. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la decisione era stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto quattro censure: 1) violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR non aveva considerato memorie illustrative depositate nel fascicolo telematico; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle eccezioni relative a inesistenza, invalidità o nullità delle notifiche delle cartelle e alla prescrizione; 3) violazione di legge per avere la CTR ritenuto effettuata la notifica diretta a mezzo posta e per non avere esaminato l’eccezione di notifica a persona diversa dal destinatario o mediante deposito in casa comunale senza prova della raccomandata informativa; 4) ulteriore violazione di legge per l’omessa pronuncia sull’eccezione concernente l’efficacia probatoria di copie fotostatiche di relate di notifica disconosciute.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura non denunciava un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma mirava a una nuova valutazione di documenti e risultanze istruttorie, attività preclusa in cassazione; inoltre ha osservato che le censure di appello devono essere specificamente svolte nell’atto di appello e non possono essere integrate con memorie successive. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della CTR, fondata su una ragione processuale autonoma (inammissibilità dell’appello per difetto di specificità), che precludeva l’esame del merito e rendeva inconferente la doglianza di omessa pronuncia. Ha dichiarato manifestamente inammissibili il terzo e il quarto motivo per assoluta genericità, poiché le doglianze erano formulate con rubrica incompleta, senza indicazione delle norme asseritamente violate e senza un’adeguata specificazione del vizio dedotto; inoltre ha rilevato che, in tema di contestazione della notifica delle cartelle, il ricorso per cassazione deve riportare integralmente le relate e gli atti del procedimento notificatorio, onere non adempiuto. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    I motivi di appello devono essere specifici, puntuali e immediatamente svolti nell’atto di appello; non possono essere integrati o ampliati con memorie successive.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte ha escluso che la censura fosse realmente coerente con il vizio dedotto in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge deve essere dedotta indicando specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata asseritamente contrastanti con le norme regolatrici della fattispecie.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L’omessa pronuncia richiede la completa mancanza del provvedimento su una questione autonoma e non interdipendente; non ricorre quando il giudice si arresta su una questione preliminare di rito assorbente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non consente una rivalutazione di prove, documenti o risultanze istruttorie.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia è configurabile solo se manca del tutto la decisione su un capo o su una questione autonoma; non se la questione è assorbita da una ragione processuale preliminare.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e completi, idonei a rendere comprensibile la critica alla sentenza impugnata.

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    Il difetto dei requisiti formali indispensabili che impedisce il raggiungimento dello scopo dell’atto comporta nullità dell’atto processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È dato atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per contestare la valutazione delle prove o per chiedere una nuova lettura degli atti.
  • L’atto di appello deve contenere motivi specifici e completi sin dall’origine; le memorie illustrative non possono colmare la genericità del gravame.
  • L’omessa pronuncia non sussiste quando il giudice d’appello definisce la controversia su una preliminare questione di rito assorbente, che rende logicamente superfluo l’esame del merito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge è inammissibile se non indica in modo preciso quale affermazione di diritto della sentenza impugnata contrasti con la norma invocata o con la relativa interpretazione giurisprudenziale.
  • Quando si contesta la ritualità della notifica di cartelle o atti presupposti, il ricorso deve riportare in modo autosufficiente gli atti notificatori rilevanti; in mancanza, la censura non è scrutinabile.
  • La genericità della rubrica e l’omessa indicazione della norma violata impediscono alla Corte di cassazione di svolgere il controllo demandatole e determinano l’inammissibilità del motivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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