Cassazione Civile, Ordinanza n. 34071/2022 del 18/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dal Pubblico Ministero avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, che il provvedimento di liquidazione non gli sarebbe mai stato notificato o comunicato e che non vi sarebbe prova dell’effettiva trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all’ufficio competente della Procura; inoltre ha sostenuto che il giudice di merito non avrebbe valorizzato l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, secondo cui non vi era mai stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del decreto da parte della cancelleria. La censura era quindi diretta a contestare la decorrenza del termine per l’opposizione e la conseguente tardività rilevata dal Tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato anzitutto la mancanza nell’atto introduttivo dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, vizio autonomamente sufficiente a determinare l’inammissibilità. Ha poi osservato che, nel merito, le doglianze erano comunque inammissibili perché il provvedimento di liquidazione poteva considerarsi comunicato anche in forma equipollente, purché idonea a garantire l’effettiva conoscenza del destinatario; il Tribunale aveva accertato che il fascicolo recava l’annotazione "al visto PM" in data 24.7.2018, da cui aveva desunto l’ingresso dell’atto nella sfera di conoscibilità della Procura, e aveva inoltre escluso che le difficoltà organizzative interne dell’ufficio potessero incidere sulla decorrenza del termine. Poiché l’opposizione era stata proposta il 14.10.2020, quindi oltre il termine di 30 giorni e comunque oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., la declaratoria di tardività è stata confermata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata; è stato invece dato atto dell’obbligo, per il ricorrente, del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La causa è stata definita in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore, condivisa dal Collegio.
La comunicazione del provvedimento può avvenire anche in forma equipollente rispetto alle modalità ordinarie, purché sia assicurata l’effettiva conoscenza del destinatario.
Richiamato nel combinato disposto con l’art. 136 c.p.c. per individuare le modalità di comunicazione del provvedimento.
Il termine lungo di impugnazione si applica a tutti i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio; nel caso concreto, l’opposizione proposta dopo oltre due anni è stata comunque ritenuta tardiva.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l’accertamento dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene un’esposizione sommaria dei fatti di causa, trattandosi di requisito essenziale dell’atto introduttivo.
- Ai fini della decorrenza del termine per proporre opposizione o impugnazione, la comunicazione del provvedimento può essere validamente realizzata anche con modalità equipollenti, purché l’atto entri effettivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario.
- Le difficoltà organizzative interne dell’ufficio destinatario non incidono, di regola, sulla decorrenza del termine se il provvedimento risulta comunque conoscibile secondo modalità idonee e documentate.
- Il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche quando non risulti perfezionata una formale notificazione o comunicazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e proviene da un ufficio del pubblico ministero, non segue condanna alle spese se non vi è attività difensiva della controparte; resta però ferma, ove dovuta, l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
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