Cassazione Civile, Ordinanza n. 17321/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente dell'ENEA, assunto da molti anni, aveva presentato un modulo di cessazione dal servizio in cui risultava la voce "per accesso al pensionamento", mentre si trovava in aspettativa per gravi motivi familiari. In primo grado egli aveva chiesto, in via principale, di accertare l'inefficacia delle dimissioni per mancato rispetto della procedura prevista dalla l. n. 92/2012 e, in via subordinata, di trattenere le somme già operate sul trattamento di fine rapporto a titolo di indennità di mancato preavviso, sostenendo di non essere tenuto al preavviso perché in aspettativa. Il Tribunale aveva respinto la domanda principale ma aveva accolto quella subordinata; la Corte d'appello aveva confermato, qualificando la fattispecie non come vere dimissioni volontarie ma come risoluzione automatica del rapporto per raggiungimento del limite di età, con conseguente non debenza del preavviso ai sensi del c.c.n.l. ricerca. In cassazione l'ENEA ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 25 e 12 del c.c.n.l. enti di ricerca, sostenendo che la cessazione derivasse da dimissioni volontarie e non da una risoluzione automatica, poiché la cessazione del rapporto dipendeva da un atto volitivo del dipendente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, sulla base della ricostruzione fattuale non specificamente contestata, il modulo sottoscritto dal dipendente fosse una mera comunicazione dell'avvenuto raggiungimento dell'età pensionabile e dell'intenzione di accedere al pensionamento, non già vere dimissioni volontarie. Conseguentemente ha confermato la qualificazione della cessazione come risoluzione automatica del rapporto per raggiungimento del limite di età, fattispecie nella quale, secondo l'art. 25 del c.c.n.l. richiamato, il preavviso non è dovuto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È stata proposta la censura di violazione e falsa applicazione di norme contrattuali collettive; la Corte ha ritenuto infondato il motivo.
La Corte richiama i limiti del controllo di legittimità sull'accertamento di fatto e sull'interpretazione degli atti compiuti dal giudice di merito.
artt. 23, 25 e 12 c.c.n.l. enti di ricerca
Le disposizioni sono lette nel senso che, quando la cessazione interviene per raggiungimento del limite di età e quindi per risoluzione automatica del rapporto, il preavviso non è dovuto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego, la cessazione del rapporto per raggiunti limiti di età opera automaticamente quando discende da una previsione legale inderogabile; la comunicazione del datore di lavoro o del dipendente ha natura meramente ricognitiva e non costitutiva.
- Quando l'atto del lavoratore non manifesta una volontà di dimettersi in senso proprio, ma si limita a dare notizia dell'accesso al pensionamento per effetto del raggiungimento del limite di età, la fattispecie va qualificata come risoluzione automatica del rapporto e non come dimissioni volontarie.
- L'interpretazione del contenuto di un atto negoziale o di una dichiarazione di volontà è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti della violazione delle regole legali di ermeneutica o del vizio motivazionale dedotto nei limiti consentiti.
- Se la cessazione del rapporto è automatica per effetto del raggiungimento del limite di età, e il contratto collettivo prevede l'esonero dal preavviso per tale ipotesi, non è dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17260/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17261/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17262/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17263/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17265/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17266/2023 del 16/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →