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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18179/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore pubblico)

La controversia

Una società aveva proposto opposizione contro svariate cartelle di pagamento emesse per il mancato versamento di premi assicurativi e contributi previdenziali. La Corte d'appello, confermando il Tribunale, aveva rigettato l'opposizione ritenendo: che l'azione fosse qualificabile, nei termini rilevanti, come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi; che l'eventuale azione ex art. 24 d.lgs. 46/1999 fosse ormai tardiva; che i crediti fossero già accertati nell'an e nel quantum anche perché risultanti dai DM presentati dalla società e oggetto di rateazione, circostanza interpretata come riconoscimento del debito; che la notifica delle cartelle fosse regolare; che le contestazioni fossero generiche; e che fossero infondate le censure sull'asserita invalidità degli avvisi di addebito (sottoscrizione da parte di soggetto non abilitato, difetto di motivazione, mancata notifica, assenza di sottoscrizione telematica). Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con due motivi, una motivazione perplessa/apparente sulla qualificazione dell'azione e sulla pretesa necessità di contestare il merito per far valere il difetto di notifica, nonché l'omesso esame della censura relativa al riferimento generico ad "altre spese" dovute agli enti creditori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze formalmente prospettate come violazione di legge non individuavano specifiche norme violate né confrontavano il loro contenuto precettivo con la sentenza impugnata; quanto alla motivazione apparente/perplessa, la censura non era stata adeguatamente specificata e, comunque, la motivazione della sentenza non presentava i denunciati vizi. Sul vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., la ricorrente non aveva indicato un fatto storico decisivo omesso; inoltre, trattandosi di doppia conforme, avrebbe dovuto indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. La società è stata quindi condannata alle spese in favore di ciascun controricorrente e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. 46/1999

    richiamato come termine entro cui proporre l'azione di opposizione; la Corte d'appello aveva ritenuto tardiva la domanda rispetto a tale rimedio

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la deduzione di violazione di legge è inammissibile se non indica le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il confronto con la sentenza impugnata

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la censura per motivazione apparente o perplessa deve essere specificamente dedotta; la Corte richiama i limiti del sindacato sul vizio processuale

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di motivazione richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    l'onere di specificità dei motivi di ricorso impone l'indicazione precisa delle norme violate e del raffronto con la decisione impugnata

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, per dedurre il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., il ricorrente deve indicare le differenti ragioni di fatto delle due decisioni di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge non può risolversi in censure generiche: il ricorrente deve indicare puntualmente le norme violate, il loro precetto e il concreto contrasto con la decisione impugnata.
  • La deduzione del vizio di motivazione richiede l'indicazione di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, il cui omesso esame abbia potenzialmente inciso sull'esito della controversia.
  • La motivazione perplessa o apparente deve essere specificamente censurata, e non può essere invocata in modo astratto se dalla sentenza emerge comunque un percorso argomentativo intellegibile.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le differenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • La Corte di cassazione non è tenuta a svolgere una ricerca esplorativa delle norme violate o degli atti rilevanti: l'onere di autosufficienza e specificità del motivo resta integralmente a carico del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiRiscossione
RamiProcesso civilePrevidenzaTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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