Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15300/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini (25/10/2011) con cui era stato condannato per il delitto ex art. 582 c.p. (pena: multa di €2.000 e risarcimento danni). Nell'appello e nel ricorso per cassazione il Soldano contestava, tra l'altro, il mancato riconoscimento dell'esimente della legittima difesa, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la presunta eccessiva severità della pena e l'entità del risarcimento. In Cassazione deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 581, lett. c) e 591, co. 1, lett. c), c.p.p., sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente valutato la mancanza di correlazione tra le ragioni dell'impugnazione e la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità dei motivi, confermando che l'appello (come il ricorso per cassazione) richiede la specifica indicazione e l'argomentazione dei rilievi rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. La Cassazione ha ritenuto legittimo il percorso argomentativo della Corte d'Appello che aveva evidenziato come l'appellante non si fosse confrontato con la specifica motivazione del Tribunale (in particolare con le dichiarazioni dei testimoni oculari che confermavano la versione della persona offesa e l'assenza di lesioni per l'imputato). Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 582 c.p.

    delitto contestato (lesioni)

    Norma sostanziale che definisce il reato per cui il ricorrente è stato condannato; la decisione di merito l'ha applicata dopo aver escluso l'esimente invocata dall'imputato

  • art. 583 n. 1) c.p.

    circostanza aggravante contestata

    La circostanza aggravante contestata è stata esclusa in primo grado dal Tribunale

  • art. 581 c.p.p.

    requisiti di specificità dei motivi di impugnazione

    Richiama l'onere di specificità dei motivi di appello: la corte ha applicato tale requisito richiedendo esplicita correlazione tra i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione impugnata

  • art. 591, co. 1, lett. c) c.p.p.

    norma sull'inammissibilità per motivi non specifici

    Fondamento normativo per dichiarare l'inammissibilità dell'appello quando i motivi sono generici e non confrontano la motivazione della sentenza di primo grado

  • L. 23/06/2017, n. 103, art. 1, co. 55 ("Riforma Orlando")

    riformulazione dell'art. 581 c.p.p.

    Riforma richiamata per contestualizzare la giurisprudenza sulla specificità dei motivi; la Corte evidenzia che la specificità va valutata con rigore anche nella previgente disciplina

  • Cass., Sez. U, n. 8825/2016 (Galtelli)

    massima giurisprudenziale citata

    Principio secondo cui appello e ricorso per cassazione sono assoggettati a identico rigore in tema di specificità dei motivi; l'inammissibilità 'relazionale' quando manca il confronto argomentativo con la motivazione impugnata

  • Cass., Sez. 2, n. 51531/2019 e Cass., Sez. 3, n. 12727/2019

    giurisprudenza di conferma

    Ulteriori richiami giurisprudenziali che confermano l'obbligo di specificità e l'onere di indicare le ragioni di fatto o di diritto per cui non si condivide la valutazione della sentenza di primo grado

  • art. 52 c.p.

    esimente della legittima difesa

    La doglianza sul mancato riconoscimento della legittima difesa è stata ritenuta generica in quanto non ha effettivamente confrontato la motivazione del Tribunale basata sulle dichiarazioni dei testimoni

  • art. 133 c.p.

    criteri di determinazione della pena

    Richiamato come parametro che l'appellante avrebbe dovuto specificamente discutere per contestare la dosimetria della pena; la Corte ha ritenuto le censure generiche

  • art. 616 c.p.p.

    condanna per spese e ammenda

    Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della cassa delle ammende, in considerazione dell'evidente inammissibilità dei motivi

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    giurisprudenza costituzionale citata

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa del ricorrente nel proporre impugnazioni manifestamente inammissibili o infondate come parametro per l'applicazione della sanzione per ammenda

Massime di principio

  • Sia l'appello sia il ricorso per cassazione richiedono motivi specifici: è necessario indicare esattamente le ragioni di fatto o di diritto che si contestano e collegarle puntualmente alle argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La specificità richiesta è proporzionale alla specificità della motivazione della decisione impugnata: più articolata è la motivazione di primo grado, più preciso deve essere il contraddittorio in appello.
  • Non è sufficiente riproporre genericamente le stesse questioni già dedotte in primo grado o rinviare alle censure svolte in appello senza esporne il contenuto: la Corte può dichiarare inammissibile l'impugnazione per "inammissibilità estrinseca/relazionale".
  • Per contestare il mancato riconoscimento di una causa di esclusione della responsabilità (es. legittima difesa) bisogna confrontarsi esplicitamente con le prove e le dichiarazioni su cui il giudice di merito si è basato (es. testimonianze, perizie).
  • Per contestare la dosimetria della pena o l'entità del risarcimento occorre articolare argomentazioni concrete riferite ai criteri di legge (es. art. 133 c.p.) e contestare i dati fattuali utilizzati dal giudice per la quantificazione.
  • Chi propone impugnazioni generiche corre il rischio non solo dell'inammissibilità ma anche di essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) se l'inammissibilità risulta evidente e riconducibile a colpa.
  • Se l'interesse è ottenere il sindacato di legittimità su questioni di diritto, la deduzione del vizio di manifesta infondatezza è rimessa al ricorso per cassazione e non può essere confusa con la decisione di inammissibilità per aspecificità in sede di appello.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.