Cassazione Penale, Ordinanza n. 21972/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e 3.200 euro di multa. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ha sostenuto che la propria positiva evoluzione personale, il percorso di collaborazione con la giustizia e l'avvenuta ammissione dei fatti avrebbero dovuto essere valorizzati; ha anche censurato il fatto che la Corte territoriale avrebbe sostanzialmente parificato la sua posizione a quella dei coimputati, i quali non avevano intrapreso alcun percorso collaborativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello, osservando che, nei reati di criminalità organizzata, la concessione delle attenuanti generiche e quella dell'attenuante prevista dall'art. 8 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991 n. 203, si fondano su presupposti distinti. La collaborazione successiva dell'imputato può giustificare il riconoscimento dell'attenuante speciale, ma non implica automaticamente anche le circostanze attenuanti generiche. Poiché la sentenza impugnata aveva dato ampia motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato/inammissibile; ne è conseguita la condanna alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 8 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991 n. 203
l'attenuante speciale per la collaborazione nei reati di criminalità organizzata ha presupposti autonomi e distinti rispetto alle circostanze attenuanti generiche.
le attenuanti generiche richiedono una valutazione autonoma di elementi sintomatici relativi alla personalità del reo, alle modalità del fatto e alla condotta post delictum; non sono automaticamente conseguenti alla collaborazione con la giustizia.
la collaborazione successiva con gli investigatori o nel corso del giudizio può fondare l'attenuante speciale prevista per i reati di criminalità organizzata, ma non basta di per sé per le attenuanti generiche.
alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di colpa nella causa di inammissibilità, della somma alla cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per la liquidazione della somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità, salvo assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In materia di reati di criminalità organizzata, la collaborazione dell'imputato può rilevare ai fini delle attenuanti speciali previste dalla legge, ma non comporta automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche.
- Le circostanze attenuanti generiche devono essere oggetto di una valutazione autonoma e complessiva, fondata su specifici elementi sintomatici della personalità, del fatto e della condotta successiva, non essendo sufficiente il solo dato della collaborazione.
- Quando la sentenza di merito fornisce una motivazione ampia e coerente sul diniego delle attenuanti generiche, la censura di legittimità che si limiti a contrapporre una diversa lettura degli elementi già valutati è inammissibile.
- Nei casi di inammissibilità del ricorso, il giudice di legittimità deve applicare l'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21707/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21708/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21709/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21710/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21711/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21712/2026 del 12/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →