Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33820/2025 del 15/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari per il reato previsto dall'art. 391-ter c.p., contestando: 1) la mancanza di gravi indizi di colpevolezza e la presunta mancata valutazione di una versione alternativa offerta dalla difesa; 2) l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato circa cinque ore dopo il controllo di polizia, che si sostiene non fossero realmente spontanee e in parte non verbalizzate; 3) la sproporzione e l'illecita necessità della misura cautelare, con argomento che la sospensione dal servizio avrebbe escluso il pericolo di recidiva e che sarebbero idonee misure meno afflittive.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico perché non indicava la versione alternativa specifica e non confutava le circostanze fattuali ritenute probanti dal Tribunale (rinvenimento di tre telefoni privi di SIM sigillati in borsello nell'auto dell'indagato, nervosismo al controllo, rinvenimento di circa 6 grammi di cocaina in casa, ammissioni rese dallo stesso). Il secondo motivo è stato ritenuto generico e aspecifico perché il ricorrente non ha indicato quali atti sarebbero viziati e non ha dimostrato la decisiva incidenza dell'eventuale esclusione delle dichiarazioni sul compendio indiziario (prova di resistenza). Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale sul pericolo di recidiva, fondato sulle concrete modalità del fatto, sulla qualità di agente penitenziario e sulla complicità con soggetti esterni collegati ad ambienti criminali; la sospensione dal servizio non elimina l'attualità del pericolo di reiterazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 391-ter cod. pen.

    Norma che descrive il reato contestato; la Corte ha ritenuto che gli elementi acquisiti fossero idonei a sostenere la gravità indiziaria rispetto a tale fattispecie

  • art. 350, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee; la Corte ha ritenuto che la questione fosse superata alla luce delle dichiarazioni rese in sede di riesame e delle altre evidenze oggettive

  • principio giurisprudenziale sul gravame di specificazione dei vizi

    Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014

    La Corte richiama l'onere della parte che deduce inutilizzabilità di atti processuali di indicare con precisione gli atti viziati e di dimostrare l'incidenza decisiva sulla prova complessiva; in mancanza il motivo è generico e inammissibile

  • principio sulla sospensione dal servizio e esigenze cautelari

    Sez. 5, n. 8970 del 09/11/2021

    Principio secondo cui la sospensione disciplinare dal rapporto di lavoro non è di per sé idonea ad elidere l'attualità del pericolo di reiterazione per reati comuni, anche per la natura interinale del provvedimento amministrativo

Massime di principio

  • Per impugnare la gravità indiziaria è necessario indicare chiaramente e nel dettaglio la versione alternativa dei fatti e spiegare perché le prove raccolte non la escludono; argomentazioni generiche portano all'inammissibilità
  • Quando si eccepisce l'inutilizzabilità di dichiarazioni spontanee o di atti, bisogna indicare precisamente gli atti viziati e dimostrare l'incidenza decisiva della loro esclusione sul compendio probatorio (prova di resistenza)
  • La qualità dell'indagato (es. agente penitenziario) e le modalità del fatto (possesso di telefoni privi di SIM destinati a detenuti, occultamento, contatti con soggetti esterni, rinvenimento di droga) possono rafforzare la valutazione del pericolo di reiterazione e giustificare misure cautelari più afflittive
  • La sospensione dal servizio amministrativa non basta, di regola, a escludere il pericolo di recidiva rispetto a reati comuni: il giudice cautelare valuta la concretezza del rischio tenendo conto anche della natura temporanea del provvedimento disciplinare
  • Le censure di mera genericità o prive di specificazione probatoria sono destinate a non superare il vaglio di ammissibilità in Cassazione; occorre concentrare i motivi su punti determinati e collegare ogni censura alla sua incidenza sul decisum
  • In sede cautelare il giudizio si fonda su una valutazione complessiva di elementi indizianti anche di natura oggettiva; elementi materiali ritrovati in circostanze sospette e dichiarazioni dell'indagato possono essere sufficiente base per misure cautelari se congruamente motivate

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.