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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40130/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 7 marzo 2025 deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza mirava a censurare la valutazione di merito con cui il giudice di appello aveva negato il riconoscimento delle attenuanti, ritenendo non adeguatamente considerati gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa. La Corte ha però rilevato che la sentenza impugnata aveva già motivato il diniego valorizzando la tipologia e il presumibile valore non modesto del motoveicolo oggetto di ricettazione, nonché la capacità a delinquere desunta dai precedenti penali anche per fatti della stessa specie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondata la censura sul diniego delle attenuanti generiche e osservando che, in sede di legittimità, non è consentita una nuova valutazione del merito quando la motivazione del giudice di appello è priva di evidenti illogicità.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica e fondata su elementi ritenuti decisivi dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, se la motivazione del diniego è logicamente coerente e non affetta da evidenti illogicità.
  • Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • I precedenti penali specifici e la natura/valore del bene oggetto del reato possono legittimamente essere valorizzati come elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche.
  • La censura che mira solo a una diversa ponderazione degli elementi di fatto, senza evidenziare reali vizi logici della motivazione, è manifestamente infondata e conduce all'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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