Cassazione Penale, Sentenza n. 39564/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con altra meno afflittiva per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente ha dedotto violazioni di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, sostenendo l'importanza della sua assoluzione dal reato associativo, la risalenza dei fatti (gennaio 2019), il lungo periodo di detenzione (dal 11/07/2020), la condanna di secondo grado (7 anni e 9 mesi) come elemento utile a valutare il pregiudizio subito, nonché il percorso di disintossicazione e la relazione del SERD che attesterebbe l'assenza di uso di stupefacenti da anni e precedenti penali assai risalenti. Ha inoltre invocato l'applicabilità degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 89, comma 2, d.P.R. n. 309/1990.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale di Bari abbia fornito una motivazione congrua e logica in ordine alle esigenze cautelari, valorizzando come elemento 'nuovo' rilevante soltanto la condanna di secondo grado (7 anni, 9 mesi e 10 giorni) ai fini della valutazione del pericolo di recidiva e la personalità del ricorrente (sorveglianza speciale, precedenti per reati in materia di stupefacenti, anche in forma associata, e altri delitti). L'assoluzione dal reato associativo è stata considerata recessiva e idonea soltanto ad escludere la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., non a ridurre automaticamente le esigenze cautelari. Inoltre, la Corte ha rilevato che, nel frattempo, la custodia in carcere era stata sostituita con gli arresti domiciliari, rendendo parzialmente sopravvenuto l'interesse del ricorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., senza ulteriori sanzioni processuali.
Norme richiamate
citato come norma di emissione dell'ordinanza
Norma richiamata per qualificare il tipo di provvedimento impugnato (ordinanza emessa ai sensi dell'art. 310 c.p.p.)
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
reato contestato al ricorrente
Indica il delitto in materia di stupefacenti addebitato al ricorrente, fondamento della misura cautelare
art. 89, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
richiamato dal ricorrente in relazione agli arresti domiciliari
Norma evocata per sostenere la possibilità di applicare misure alternative alla detenzione; la Corte non ha ritenuto sufficiente l'allegazione per rimettere la custodia
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020
riferimento alla trattazione scritta del giudizio di cassazione
Richiama la procedura adottata (trattazione scritta) nella fase di Cassazione
citato nel ragionamento del Tribunale per individuare il 'nuovo' elemento
Usato per valutare quali elementi nuovi possano giustificare una revisione delle esigenze cautelari; il Tribunale ha ritenuto nuovo rilevante solo l'esito della condanna di secondo grado
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
richiamato in relazione alla doppia presunzione
La Corte ha interpretato che l'assoluzione dal reato associativo incide solo sull'esclusione della doppia presunzione prevista da tale norma, non impone automaticamente l'eliminazione delle esigenze cautelari quando permangono altri elementi indizianti e la pericolosità
applicata per la condanna alle spese processuali
Norma che consente la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese senza ulteriori sanzioni
Massime di principio
- In materia di misure cautelari la Corte di Cassazione controlla la completezza, logicità e adeguatezza della motivazione del giudice di merito, non la rinnovata valutazione di merito dei fatti o delle fonti di prova.
- Per ottenere la revoca o la sostituzione di una misura cautelare è necessario allegare e dimostrare elementi 'nuovi' e rilevanti che incidano concretamente sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, pericolo di reiterazione). Una semplice assoluzione parziale non è automaticamente sufficiente se permangono altri indizi e precedenti.
- La personalità del soggetto e la sua storia criminale (precedenti, sorveglianza speciale, ruoli assunti) restano fattori decisivi nella valutazione del pericolo di recidiva e possono prevalere su elementi favorevoli come la disintossicazione o il tempo intercorso dagli eventi.
- La sopravvenienza di provvedimenti favorevoli (es. sostituzione della custodia in carcere con arresti domiciliari) può rendere parzialmente o totalmente inefficace il ricorso incidentale: bisogna verificare l'attualità dell'interesse alla pronuncia.
- Per aumentare le probabilità di successo nella richiesta di misure meno afflittive è utile documentare in modo aggiornato e probante: rapporto clinico/di disintossicazione, attestazioni sul comportamento carcerario, elementi concreti che riducano il rischio di recidiva o di fuga, e dimostrare che le novità sono decisive rispetto ai motivi che hanno giustificato la custodia.
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