Cassazione Penale, Ordinanza n. 09363/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la doglianza sulla confisca non rientrasse nei motivi deducibili contro la sentenza di patteggiamento e che, in ogni caso, fosse manifestamente infondata perché la confisca era obbligatoria ex art. 603-bis.2 c.p. e correttamente correlata al reato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del GIP del Tribunale di Brindisi del 14 novembre 2024 con cui gli era stata applicata la pena richiesta ex artt. 444 ss. c.p.p. per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Il ricorso deduceva violazione dell'art. 603-bis.2 c.p. in relazione alla confisca disposta dal giudice, contestando la misura di sicurezza applicata sull'autocarro. La Corte ha rilevato che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ha inoltre osservato che la confisca obbligatoria ex art. 603-bis.2 c.p. non presenta profili di illegalità e che la censura appariva comunque generica e meramente fattuale, essendo l'autocarro utilizzato per l'attività illecita oggetto di sfruttamento.
Norme richiamate
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; nel patteggiamento possono essere ricomprese anche misure di sicurezza se oggetto dell'accordo.
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai vizi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
norma incriminatrice richiamata per il reato contestato, relativo all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
prevede la confisca obbligatoria collegata al reato di sfruttamento del lavoro; nel caso concreto la misura è stata ritenuta non illegale e correttamente disposta.
richiamato per affermare che, fuori dai limiti speciali dell'art. 448, comma 2-bis, è esperibile il ricorso per vizio di motivazione secondo la disciplina generale.
art. 111, comma 7, Cost.
fondamento del controllo di legittimità sulla motivazione in caso di illegalità della misura di sicurezza.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è soggetto a un regime speciale e restrittivo: sono deducibili solo i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La confisca disposta in sede di patteggiamento può essere oggetto dell'accordo tra le parti; se ciò avviene, il giudice deve recepire integralmente l'accordo oppure rigettare la richiesta.
- La mancata o erronea applicazione di una misura di sicurezza è deducibile come violazione di legge solo quando la misura presenti profili di illegalità; se la confisca è obbligatoria e correttamente correlata al reato, la censura è infondata.
- Nel patteggiamento, quando la misura di sicurezza non sia stata oggetto dell'accordo, resta possibile il sindacato per vizio di motivazione secondo le regole generali del ricorso per cassazione.
- Le doglianze che si risolvono in contestazioni generiche del merito, senza evidenziare un concreto profilo di illegalità o di violazione dei limiti legali del patteggiamento, sono inammissibili.
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