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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33471/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'ADM aveva emesso una cartella di pagamento per € 31.441.187,95 relativa a diritti doganali per olio combustibile indebitamente immesso in consumo dal deposito doganale privato intestato alla Direzione di Commissariato. Il Ministero impugnò la cartella davanti alla CTP che l'annullò; la CTR riformò la sentenza dichiarando inammissibile il ricorso per mancata deduzione di vizi propri della cartella e per la sospensione dell'esecutività dell'atto, nonché per non aver integrato il contraddittorio con il concessionario della riscossione. Il Ministero proponeva ricorso per cassazione deducendo: nullità della sentenza per omissione di integrazione del contraddittorio; errata declaratoria di inammissibilità nonostante fossero stati dedotti vizi propri (inesistenza dell'atto presupposto, incongruenze tra avviso e cartella, nullità del ruolo); errata valutazione della carenza di interesse dovuta alla sospensione dell'esecutività; vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso ritenendoli fondati: ha ritenuto che la CTR abbia errato nell'escludere l'ammissibilità del ricorso per mancata deduzione di vizi propri e nell'affermare che la sospensione dell'esecutività della cartella avesse cancellato l'interesse del ricorrente. Ha anche ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione (concessionario). Il quarto motivo è stato assorbito. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione per riesame e integrazione del contraddittorio; la cassazione è disposta anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Utilizzato come titolo dei motivi di cassazione: n.3 per violazione di norme processuali e di diritto sostanziale, n.4 per violazione di norme di diritto e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto fondate le censure mosse ai sensi di questo articolo.

  • art. 102 c.p.c.

    Riferito alla eventuale integrazione del contraddittorio: la mancata integrazione (omissione di chiamare il concessionario della riscossione) è stata considerata vizio da correggere.

  • art. 331 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle formalità del giudizio e alle possibili nullità processuali connesse alla mancata integrazione del contraddittorio; la Corte ha ritenuto sussistente l'obbligo di integrazione.

  • d.lgs. n. 546/1992 (art. 1, comma 2 e art. 53, comma 2)

    Norme del processo tributario richiamate: l'omessa integrazione del contraddittorio e le regole sull'intervento delle parti (es. concessionario della riscossione) devono essere rispettate; la CTR doveva disporre integrazione.

  • d.lgs. n. 546/1992 (art. 19)

    Regola l'impugnazione degli atti di riscossione: la Corte ha ritenuto che la deduzione di vizi propri della cartella resta rilevante e rende ammissibile il ricorso anche se sussiste una sospensione dell'esecutività.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato con riferimento al dovere di motivazione: la Corte ha censurato la CTR per motivazione apparente/contraddittoria in relazione alle conclusioni sul merito dell'ammissibilità, ma ha infine assorbito il motivo dopo avere accolto le altre censure.

  • art. 100 c.p.c.

    Citato in rapporto alla valutazione dell'interesse ad agire e alla regola generale sul modo in cui devono essere assunte e valutate le prove e le eccezioni processuali; la Corte ha rilevato errore di applicazione in relazione alla carenza di interesse ritenuta dalla CTR.

Massime di principio

  • La sospensione dell'esecutività di una cartella non elimina automaticamente l'interesse a impugnarla: se l'iscrizione a ruolo non è stata cancellata, il destinatario può far valere i vizi propri della cartella.
  • I vizi propri della cartella (es. inesistenza dell'atto presupposto, incongruenze tra avviso e cartella, nullità del ruolo) possono rendere ancor oggi ammissibile il ricorso contro la cartella anche se esiste un procedimento o una decisione sull'atto presupposto.
  • Se in primo grado è parte anche l'agente della riscossione o il concessionario, il giudice d'appello deve valutare l'opportunità/necessità di integrare il contraddittorio; la mancata integrazione può costituire motivo di annullamento e rinvio.
  • La Corte d'appello non può dichiarare inammissibile un ricorso esclusivamente sulla base della sospensione dell'efficacia esecutiva senza esaminare se siano stati dedotti vizi propri dell'atto di riscossione.
  • Nel giudizio tributario la distinzione tra impugnazione dell'atto presupposto e impugnazione dell'atto di riscossione è rilevante: l'irregolarità o nullità autonoma della cartella può essere valutata indipendentemente dall'esito del giudizio sull'atto presupposto.
  • In caso di omissioni processuali rilevanti (es. mancata integrazione del contraddittorio), il rimedio corretto può essere la cassazione con rinvio per il nuovo esame da parte di diversa composizione, anche con onere di spese per la parte soccombente.

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