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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44923/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che, pur escludendo l'aggravante di cui all'art. 74, quarto comma, del T.U. stupefacenti, ha riconosciuto la continuità con precedenti condanne e rideterminato la pena complessiva in 9 anni e 8 mesi. I motivi di ricorso sono: 1) illegittima acquisizione e utilizzazione dei tabulati telefonici e dei pedinamenti elettronici (richiesta di inutilizzabilità e, in via subordinata, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE in relazione alla giurisprudenza comunitaria); 2) vizi di motivazione e illogicità circa la ritenuta partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 T.U. stupefacenti (si sostiene che il ricorrente fosse solo custode e remunerato per singole prestazioni, non associato); 3) carenza di motivazione circa la responsabilità per specifici reati (rachidendo il nesso tra reati satelli e appartenenza all'associazione); 4) insufficiente motivazione sulla determinazione della pena e sugli aumenti ex art. 81 c.p.; 5) motivi aggiunti con ulteriori argomentazioni sulla natura autonoma della condotta e sulla illegittimità dell'utilizzo dei tabulati alla luce della normativa transitoria (d.l. 132/2021 conv. L.178/2021) e della giurisprudenza CJEU.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Sul profilo dei tabulati e della normativa transitoria (art. 1, comma 1-bis, d.l. 132/2021 conv. L.178/2021) la Corte ha ritenuto la disciplina compatibile con la normativa comunitaria e con la giurisprudenza di legittimità che ne ha già affermato la compatibilità; inoltre la questione non era stata sollevata in sede di appello e richiedeva valutazioni di merito non devolute a questa sede di legittimità. I motivi relativi alla partecipazione all'associazione (art. 74 T.U.) e all'interpretazione delle intercettazioni sono stati ritenuti generici o riproposizione dell'appello: la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interpretazione delle intercettazioni costituisce valutazione di merito insindacabile in Cassazione salvo travisamento della prova, che non è stato dimostrato. Anche le censure sulla determinazione della pena sono state ritenute infondate: la motivazione della Corte d'appello è stata considerata adeguata e le maggiorazioni per la continuazione adeguatamente motivate nel contesto della sentenza. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e a carico del ricorrente sono state poste le spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 T.U. stupefacenti

    La norma è stata applicata dalla Corte d'appello per configurare l'associazione dedita al traffico di stupefacenti; la Cassazione ha ritenuto che la valutazione della partecipazione, basata su intercettazioni e condotte complessive, è valutazione di merito e non riapribile in Cassazione salvo travisamento della prova

  • art. 81 cod. pen.

    È invocato con riferimento agli aumenti di pena per la continuazione; la Corte ha ritenuto che la sentenza di appello ha fornito motivazione sufficiente sulle maggiorazioni applicate e che non è necessaria una motivazione ultra-dettagliata se l'argomentazione complessiva è desumibile

  • art. 1, comma 1-bis, d.l. 132/2021 (conv. con modificazioni dalla L. 178/2021)

    "I dati relativi al traffico telefonico ... acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni [...]"

    La Corte di Cassazione ha ritenuto la disciplina transitoria compatibile con la normativa comunitaria (Direttiva 2002/58/CE, come modificata) e idonea a bilanciare la tutela dei dati con l'interesse a non disperdere elementi già acquisiti, subordinandone l'uso alla presenza di altri elementi di prova

  • Direttiva 2002/58/CE (art. 15, par. 1) e giurisprudenza CJEU (causa C-746/18, sentenza 2/3/2021)

    La Corte ha valutato la compatibilità della normativa nazionale transitoria con i principi comunitari e ha ritenuto che, in un bilanciamento di interessi, l'utilizzo limitato e condizionato dei dati sia compatibile con il diritto dell'UE; le questioni comunitarie prospettate sono state considerate genericamente riproposte e non decisorie nel caso concreto

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per l'addebitamento delle spese processuali al ricorrente dopo la declaratoria di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Le censure sulla utilizzo dei tabulati telefonici acquisiti senza provvedimento giudiziale possono essere efficaci solo se si indica con precisione quali dati sono stati decisivi per la condanna e se la questione è stata sollevata tempestivamente nei gradi di merito; in Cassazione valgono limiti stringenti alla riesame di questioni di fatto e di merito.
  • La normativa transitoria (art. 1, comma 1-bis, d.l. 132/2021 conv. L.178/2021) è stata ritenuta compatibile con il diritto UE purché i dati acquisiti antecedentemente siano utilizzati solo unitamente ad "altri elementi di prova" e per reati di particolare gravità; pertanto, in situazioni analoghe va verificata la presenza di elementi probatori complementari e il tipo di reato.
  • L'attribuzione della qualità di "associato" ex art. 74 T.U. stupefacenti si fonda su una valutazione complessiva di condotte, comunicazioni e ruolo nell'organizzazione; la percezione di un corrispettivo per una singola prestazione non esclude automaticamente la partecipazione se il contesto probatorio mostra continuità di interessi e direttive organizzative.
  • Le intercettazioni e la loro interpretazione costituiscono materia di merito: la Corte di legittimità non rivede liberamente tali valutazioni se non in presenza di travisamento della prova chiaramente dimostrabile; pertanto, per ottenere successo in Cassazione occorre puntare a dimostrare concretamente l'errore fattuale decisivo.
  • Questioni non dedotte in appello (o sollevate solo genericamente) risultano inammissibili in Cassazione: è necessario che i profili di illegittimità siano contestati nelle forme e nei tempi previsti per non precludere il rimedio di legittimità.
  • Quanto alla determinazione della pena e agli aumenti per continuazione (art. 81 c.p.), la motivazione può essere ritenuta adeguata se il contesto argomentativo della sentenza nel suo complesso consente di comprendere i criteri adottati, senza bisogno di analisi iper-dettagliate per ogni punto quando la pena è nel margine motivabile.

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