Cassazione Civile, Ordinanza n. 27168/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza del Tribunale di Venezia che aveva dichiarato inammissibile l'appello, e ha rinviato la causa al Tribunale di Venezia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario veicolo)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale avvenuto il 10 agosto 2009 tra il veicolo del ricorrente e quello del danneggiato. In primo grado il Giudice di pace aveva ritenuto esclusiva la responsabilità del conducente del veicolo antagonista, aveva condannato l'impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada al risarcimento dei danni in favore del danneggiato e aveva posto a carico del proprietario e del conducente del veicolo antagonista l'obbligo di rifondere alla compagnia quanto pagato. Il proprietario del veicolo ha proposto appello, ma il Tribunale lo ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.; ha inoltre dichiarato inammissibile, per novità della domanda ex art. 345 c.p.c., la richiesta di accertare la corresponsabilità del danneggiato e dell'altro conducente. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'atto di appello conteneva effettive censure alla sentenza di primo grado, l'indicazione dei punti contestati e una critica del percorso logico seguito dal primo giudice, in linea con il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 27199/2017. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, rilevando che l'appello soddisfaceva il requisito di specificità previsto dall'art. 342 c.p.c.
Norme richiamate
chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice
L'atto di appello è ammissibile quando consenta di identificare chiaramente le censure mosse alla decisione impugnata e contenga una critica argomentata delle ragioni poste a base della sentenza di primo grado; non è richiesto un progetto alternativo di sentenza o forme sacramentali.
È richiamato dal giudice di merito per dichiarare inammissibile la domanda nuova proposta in appello; la Corte non entra nel merito di tale statuizione perché accoglie il ricorso sul diverso profilo della corretta applicazione dell'art. 342 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formalmente invocato per censurare la violazione o falsa applicazione di legge dedotta col ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
A seguito dell'accoglimento del ricorso, la Corte dichiara insussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per individuare la misura del contributo unificato dovuto, rispetto al quale l'ulteriore importo non è dovuto in ragione dell'esito favorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel testo dell'art. 342 c.p.c., l'appello è ammissibile quando individua con chiarezza le parti della sentenza contestate e le ragioni della critica, collegando alla parte volitiva una parte argomentativa idonea a confutare il primo giudice.
- Il requisito di specificità dell'atto di appello non impone formule sacramentali né la predisposizione di una sentenza alternativa, essendo sufficiente che il giudice d'appello comprenda quali capi e quali passaggi motivazionali siano oggetto di contestazione.
- La verifica di ammissibilità dell'appello deve essere compiuta sulla concreta lettura dell'atto di impugnazione; se dall'atto emergono censure puntuali e una diversa ricostruzione logico-argomentativa, la declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità è erronea.
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