Cassazione Penale, Sentenza n. 41517/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il diniego, da parte del Tribunale di sorveglianza di Roma, della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale relativa a una pena residua di 3 anni e 6 mesi per reati di estorsione e atti persecutori (fatti commessi tra il 1997 e l'11/08/2017). Il Tribunale aveva respinto l'istanza ritenendo assente una revisione critica dei fatti da parte del condannato e ravvisando il rischio di reiterazione di comportamenti violenti e aggressivi. Il ricorrente lamentava omissione di valutazione degli elementi positivi emersi dall'istruttoria (condotta lavorativa regolare e disponibilità del datore di lavoro a reinserire, attaccamento alla compagna bisognosa di assistenza, buona condotta in carcere, parere favorevole dell'equipe trattamentale), nonché vizio di motivazione e violazione degli artt. 47 ord. pen. e 125 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo esame. La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale come carente e incompleta: il Tribunale aveva dato rilievo decisivo alla mancata piena ammissione degli addebiti e al presunto pericolo di recidiva senza valutare adeguatamente i concreti elementi positivi emersi dopo il fatto (condotta successiva, adesione al trattamento, partecipazione a corsi, parere favorevole dell'equipe, attaccamento familiare, disponibilità lavorativa). La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, ai fini dell'affidamento in prova, non è richiesto che il condannato compia una revisione critica completa del passato, ma è sufficiente che tale processo sia almeno avviato, e che la decisione debba fondarsi su un'analisi complessiva dei parametri probatori. Inoltre la Corte ha disposto l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003.
Norme richiamate
art. 47 ordinamento penitenziario
Norma richiamata nella censura del ricorrente; evincibile che il ricorso contestava la corretta applicazione dei criteri procedurali e sostanziali relativi alle misure alternative
art. 125 codice di procedura penale
Richiamato nella doglianza per vizio di motivazione e difetto di istruttoria nell'adozione del provvedimento impugnato
Corte costituzionale, sent. n. 377 del 1997
Richiamata per il principio che l'affidamento in prova è una forma di esecuzione esterna mirata al reinserimento sociale quando la prognosi di recupero sia ragionevole
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 1, n. 771 del 6/2/1996, Tron; Sez. 1, 19/11/1995, Fiorentino; Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli; Sez. 1, n. 1970 dell'11/3/1997, Caputi; Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Pinelli; Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone; Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo; Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S.; Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano)
Costante orientamento che, ai fini dell'affidamento in prova, non possono essere decisivi in senso negativo la gravità del reato o la mancata ammissione di colpevolezza; non è richiesta la prova di una revisione critica completa ma che tale processo sia quantomeno avviato; devono essere considerate la condotta successiva, l'adesione al trattamento, l'attaccamento familiare, la prospettiva lavorativa e l'assenza di nuovi addebiti
art. 52, comma 1, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Norma sul trattamento dei dati personali; la Corte ha disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- Per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale conta in modo decisivo la valutazione prognostica complessiva: la condotta successiva al fatto, l'adesione al trattamento e gli elementi di reinserimento (lavoro, legami familiari, parere dell'equipe) devono essere valutati insieme alla gravità del reato e ai precedenti
- La mancata ammissione della responsabilità non è di per sé un ostacolo insuperabile all'affidamento; è rilevante invece che il condannato abbia accettato la sanzione e mostrato, anche parzialmente, un processo di revisione critica avviato
- Il diniego di una misura alternativa richiede una motivazione concreta e specifica: non sono ammesse conclusioni congetturali sul rischio di recidiva senza riferirsi a precisi indici di pericolosità
- Devono essere valorizzati nella motivazione gli elementi positivi emersi dall'istruttoria (partecipazione a trattamenti, corsi, buona condotta in carcere, disponibilità lavorativa, legami familiari) e spiegato il loro peso rispetto agli elementi negativi
- In caso di carenza motivazionale del provvedimento di diniego, la Corte è orientata all'annullamento con rinvio per un nuovo esame conforme ai parametri di giurisprudenza nomofilattica
- Per massimizzare le possibilità di ottenere misure alternative è utile documentare compiutamente: comportamento detentivo, partecipazione a programmi trattamentali, proposta concreta di lavoro o sostegno familiare, e offrire elementi che mostrino l'avvio di una revisione critica anche se non completa
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