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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16890/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

Due soggetti avevano proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato la decisione di primo grado a loro favorevole. La lite originaria riguardava una domanda di risoluzione, in danno della controparte, di un contratto preliminare di vendita immobiliare concluso tra le parti. In cassazione erano stati articolati tre motivi, ma prima della decisione i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese perché la parte intimata è rimasta tale e non si è costituita. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio per cui il raddoppio del contributo unificato non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ha introdotto la disciplina del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del giudizio senza necessità di esame dei motivi di impugnazione.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente non si estende alla rinuncia al ricorso, poiché si tratta di misura eccezionale e di stretta interpretazione.
  • Quando la controparte intimata non si costituisce, non vi è luogo a statuizione sulle spese del giudizio estinto per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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