Sentenza del 12/11/2018 n. 2639 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava ad A. S.r.l. maggiori ricavi e imposte IRES, IRAP e IVA per l'anno 2004, oltre a sanzioni e interessi, per complessivi circa 423.796 euro. Secondo l'Ufficio, la società avrebbe partecipato a una frode IVA cosiddetta "carosello", utilizzando fatture soggettivamente inesistenti emesse dalla società S. S.r.l., formalmente indicata come fornitrice ma ritenuta un soggetto interposto o società filtro. L'Agenzia sosteneva inoltre che la Commissione Tributaria Provinciale avrebbe dovuto acquisire d'ufficio il PVC redatto nei confronti della S. S.r.l. e che gli elementi documentali dimostrassero la natura fittizia delle operazioni. Il recupero relativo ai costi ai fini delle imposte dirette e IRAP è stato successivamente abbandonato dall'Ufficio a seguito della modifica normativa sui cosiddetti costi da reato.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso di A. S.r.l. Il giudice ha ritenuto infondato il motivo relativo ai poteri istruttori, chiarendo che l'acquisizione d'ufficio prevista dall'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 non può essere utilizzata per colmare le carenze probatorie dell'Amministrazione. Quanto alla frode IVA, le affermazioni dell'Ufficio sono state giudicate generiche, tautologiche e prive di adeguati riscontri documentali: mancavano gli allegati e la documentazione necessari a dimostrare concretamente la fittizietà della S. S.r.l. e la consapevole partecipazione di A. S.r.l. La mera circostanza che la S. S.r.l. pagasse i propri fornitori dopo aver incassato da A. S.r.l. è stata ritenuta compatibile con una lecita attività di intermediazione commerciale. Nessuna spesa è stata liquidata per il grado d'appello, poiché l'appellata non si è costituita.
Norme richiamate
Art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il giudice tributario può disporre l'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova.
Il potere istruttorio del giudice tributario ha funzione integrativa e può essere esercitato in presenza di obiettiva incertezza, soprattutto quando la documentazione non è nella disponibilità della parte. Non può però servire a sostituire o sanare l'insufficiente attività probatoria dell'Amministrazione o delle parti.
Art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992
È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.
In appello è consentita la produzione di nuovi documenti, ma la documentazione deve essere effettivamente depositata, completa e idonea a consentire al giudice il controllo degli elementi posti a fondamento della pretesa.
Artt. 19, comma 1, 21, comma 7, e 54 del D.P.R. n. 633/1972
Le norme disciplinano, tra l'altro, la detrazione dell'IVA, gli effetti delle fatture relative a operazioni inesistenti e i poteri di rettifica dell'Amministrazione finanziaria. La loro applicazione richiede comunque la prova concreta dell'inesistenza soggettiva delle operazioni e della consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del contribuente.
La deducibilità dei componenti negativi di reddito presuppone la loro inerenza, competenza e documentazione. Nel caso concreto il relativo motivo è rimasto privo di esame sostanziale perché l'Ufficio ha abbandonato il recupero ai fini delle imposte dirette e IRAP.
Art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993, come modificato dall'art. 8 del D.L. n. 16/2012
La disciplina dei cosiddetti costi da reato è stata modificata nel tempo. Nel caso esaminato l'Agenzia ha riconosciuto che, poiché le vendite erano state effettivamente effettuate e i costi sostenuti, non sussistevano più i presupposti per mantenere il recupero ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.
Massime di principio
- In una contestazione di frode IVA carosello, non è sufficiente richiamare genericamente un PVC o descrivere la presenza di una società interposta: l'Amministrazione deve produrre elementi concreti, completi e verificabili che dimostrino l'inesistenza soggettiva delle operazioni e il coinvolgimento o la consapevolezza del contribuente.
- Il giudice tributario non è tenuto a colmare d'ufficio le lacune probatorie dell'Ufficio. Il potere di acquisizione documentale è integrativo e non sostitutivo dell'onere di prova gravante sull'Amministrazione.
- La regolarità formale della contabilità, la tracciabilità dei pagamenti e l'effettiva movimentazione dei beni non escludono automaticamente una frode, ma costituiscono elementi difensivi rilevanti quando l'Ufficio non dimostri anomalie specifiche nei rapporti commerciali.
- Il fatto che un intermediario paghi i propri fornitori dopo aver incassato dal cliente non prova, da solo, la natura fittizia dell'intermediario: tale comportamento può essere compatibile con una normale attività commerciale.
- Quando vengono richiamati allegati, prospetti o documenti decisivi, questi devono essere depositati in modo completo e leggibile; omissioni, oscuramenti o riferimenti generici possono impedire al giudice di verificare la fondatezza della pretesa fiscale.
- Per negare la detrazione IVA al cessionario, l'Amministrazione deve dimostrare non solo l'irregolarità o l'interposizione del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'operazione fraudolenta.
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