Sentenza del 12/11/2018 n. 309 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Inammissibilità di ricorso per carenza di motivi - Sussiste in certe condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 546/1992, che richiede l'indicazione dei motivi dell'impugnazione. In particolare, si valuta se la formulazione sintetica o non particolarmente dettagliata delle ragioni di ricorso determini automaticamente l'inammissibilità.
La decisione
È stato affermato che la mera sinteticità o insufficiente specificità formale dei motivi non comporta necessariamente l'inammissibilità del ricorso. L'inammissibilità sussiste soltanto quando, in concreto, non sia possibile individuare il nucleo delle censure rivolte al provvedimento impugnato. Se invece le ragioni della contestazione sono comunque comprensibili e consentono alla controparte e al giudice di identificare l'oggetto della critica, il ricorso deve essere esaminato nel merito.
Norme richiamate
Articolo 18, comma 2, lettera e), D.Lgs. n. 546/1992
Prevede, ai fini dell'ammissibilità del ricorso tributario, l'indicazione dei motivi dell'impugnazione.
La norma richiede che i motivi siano indicati, ma non impone necessariamente una formulazione ampia o tecnicamente elaborata. La sanzione dell'inammissibilità opera quando i motivi siano del tutto assenti o talmente generici da non permettere di comprendere la censura.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sinteticità dei motivi non determina da sola l'inammissibilità del ricorso.
- Per valutare l'ammissibilità occorre verificare in concreto se dal ricorso sia individuabile il nucleo della contestazione.
- Un ricorso può essere ammissibile anche se non contiene una ricostruzione dettagliata, purché indichi con sufficiente chiarezza il provvedimento contestato e le ragioni della critica.
- L'inammissibilità è giustificata quando la genericità dei motivi impedisce al resistente di comprendere le doglianze e al giudice di delimitare l'oggetto del giudizio.
- Per ridurre i rischi processuali è comunque opportuno esporre ciascun motivo in modo chiaro, specifico e collegato alle parti del provvedimento impugnate.
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