Sentenza del 12/11/2018 n. 306 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Principio del ne bis in idem in punto sanzioni tra diverse giurisdizioni ove siano diversi i soggetti coinvolti - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente invocava il principio del ne bis in idem, sostenendo che non potessero essere applicate sanzioni amministrative tributarie per le medesime operazioni oggettivamente inesistenti già esaminate nell’ambito di un procedimento penale. La pretesa riguardava quindi la duplicazione sanzionatoria derivante dalla coesistenza del procedimento penale e di quello tributario.
La decisione
Il principio del ne bis in idem è stato ritenuto non applicabile. Sebbene i procedimenti riguardassero la medesima fattispecie materiale, il procedimento penale concerneva la responsabilità delle persone fisiche coinvolte, mentre il procedimento tributario e le relative sanzioni riguardavano la persona giuridica destinataria dell’accertamento. La diversità dei soggetti sanzionati impedisce di ravvisare una duplicazione punitiva vietata dal principio del ne bis in idem.
Norme richiamate
Principio del ne bis in idem
Il divieto di essere giudicati o sanzionati due volte per il medesimo fatto non opera quando i procedimenti riguardano soggetti diversi, anche se la condotta materiale oggetto di esame è sostanzialmente la stessa.
Disciplina delle sanzioni penali e tributarie
La coesistenza di sanzioni penali a carico di persone fisiche e sanzioni amministrative tributarie a carico della società non integra, di per sé, una violazione del ne bis in idem, perché manca l’identità del soggetto sanzionato.
Massime di principio
- Per verificare la violazione del ne bis in idem non è sufficiente che i procedimenti riguardino gli stessi fatti: occorre valutare anche l’identità del soggetto sottoposto a sanzione.
- La sanzione penale applicata a una persona fisica e la sanzione amministrativa tributaria applicata alla società possono coesistere quando sono riferite a soggetti giuridicamente distinti.
- La responsabilità della persona fisica coinvolta nella gestione o nell’esecuzione delle operazioni non si identifica automaticamente con quella della persona giuridica destinataria dell’accertamento fiscale.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra identità del fatto storico, identità della condotta sanzionata e identità del soggetto sanzionato: il ne bis in idem viene meno se quest’ultimo elemento è differente.
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