Sentenza del 12/11/2018 n. 57 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Accise sugli alcolici - Verifiche fiscali - Termine per osservazioni - Invalidità avviso di accertamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni determina la nullità dell'avviso di accertamento, salvo che ricorrano concrete e specifiche ragioni di urgenza. La semplice imminenza della prescrizione non costituisce un'urgenza idonea, poiché la gestione dei termini prescrizionali è imputabile all'Amministrazione finanziaria. L'avviso è quindi risultato invalido.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento perché emesso prima della scadenza del termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. Tale termine consente al contribuente di presentare osservazioni e richieste dopo la conclusione della verifica fiscale. L'Ufficio aveva giustificato l'anticipata emissione dell'atto con l'urgenza derivante dall'imminente decorrenza dei termini prescrizionali.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori
Il termine di 60 giorni ha natura dilatoria e tutela il diritto del contribuente al contraddittorio prima dell'emissione dell'atto impositivo. L'atto adottato prima della scadenza è nullo, salvo una concreta urgenza, specificamente motivata e non imputabile all'Ufficio.
Massime di principio
- Dopo la conclusione di una verifica fiscale, l'Amministrazione deve normalmente attendere 60 giorni prima di emettere l'avviso di accertamento, consentendo al contribuente di presentare osservazioni.
- L'emissione anticipata dell'atto è ammissibile solo in presenza di ragioni urgenti, concrete, attuali e adeguatamente motivate.
- L'imminente scadenza della prescrizione o della decadenza non costituisce, di regola, una valida ragione d'urgenza quando la situazione è riconducibile alla tardiva gestione dell'Ufficio.
- In assenza di un'urgenza legittima, la violazione del termine di 60 giorni comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento.
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