Sentenza del 12/11/2018 n. 131 - Comm. Trib. Prov. Biella
La ritardata comunicazione DOCFA sul ritardo dell'impianto fotovoltaico - Non comporta sanzioni Incertezza Interpretativa A.F: Affidabilità del contribuente- Sussiste - Inapplicabilità delle sanzioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la tardiva comunicazione DOCFA relativa all'impianto fotovoltaico installato sul tetto dell'abitazione. Il contribuente ha sostenuto che il ritardo non dovesse essere sanzionato, considerata l'incertezza interpretativa determinata dal susseguirsi di circolari, precisazioni e chiarimenti sull'obbligo di accatastamento degli impianti fotovoltaici. In particolare, è stata richiamata la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36/E del 19 dicembre 2013, nonché il principio di tutela dell'affidamento e della buona fede previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente.
La decisione
La sanzione è stata ritenuta inapplicabile. La ritardata presentazione della DOCFA non comporta conseguenze sanzionatorie quando il contribuente abbia agito in un contesto di obiettiva incertezza normativa e interpretativa sugli obblighi catastali relativi agli impianti fotovoltaici. La circolare n. 36/E del 2013 è stata considerata rilevante nel riconoscere l'affidamento del contribuente; può inoltre concorrere alla valutazione la disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2016.
Norme richiamate
Articolo 10 della legge n. 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente
Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ovvero qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
La norma tutela l'affidamento e la buona fede del contribuente e impedisce l'applicazione di sanzioni quando l'errore o il ritardo siano riconducibili a indicazioni amministrative non univoche o a una situazione di obiettiva incertezza interpretativa.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36/E del 19 dicembre 2013
La circolare è stata valorizzata quale documento idoneo a generare o confermare l'affidamento del contribuente in merito agli obblighi catastali degli impianti fotovoltaici e alla conseguente non applicabilità delle sanzioni in caso di ritardo giustificato.
Legge di stabilità 2016
La disciplina è richiamata come ulteriore elemento del quadro normativo utile a interpretare gli obblighi catastali e il trattamento degli impianti fotovoltaici, in un contesto caratterizzato da successive precisazioni normative e amministrative.
Massime di principio
- Le sanzioni tributarie possono essere escluse quando il contribuente abbia agito in buona fede in presenza di obiettiva incertezza normativa o interpretativa.
- Le circolari e gli atti dell'Amministrazione finanziaria possono rilevare per dimostrare l'affidamento del contribuente, anche se normalmente non sostituiscono la legge.
- Quando una disciplina tecnica o catastale è stata oggetto di numerosi chiarimenti successivi, il ritardo nell'adempimento può essere valutato alla luce dell'incertezza esistente nel periodo interessato.
- Per ottenere la disapplicazione della sanzione è opportuno dimostrare la data dell'adempimento, le indicazioni amministrative allora disponibili e l'assenza di intento evasivo o di un pregiudizio sostanziale per l'Amministrazione.
- La sola esistenza di una difficoltà interpretativa non comporta automaticamente l'annullamento della sanzione: l'incertezza deve essere effettiva, oggettiva e ragionevolmente idonea a giustificare il comportamento del contribuente.
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