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Sentenza

Sentenza del 12/11/2018 n. 1041 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

IRES - Doppie imposizioni - Compensazione della ritenuta sui dividendi nel periodo intercorrente tra il D. Lgs. n. 344/2003 e la Legge n. 244/2007 - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente chiedeva il riconoscimento e il rimborso della ritenuta del 15% applicata in Italia sui dividendi percepiti da una società residente. Sosteneva che, nel periodo 2004-2007, il regime fiscale italiano discriminasse i soggetti non residenti rispetto alle società italiane, poiché i residenti erano tassati solo sul 5% dei dividendi, mentre i non residenti subivano una ritenuta alla fonte più elevata. La società francese affermava inoltre di non aver potuto compensare in Francia la ritenuta italiana, avendo chiuso gli esercizi in perdita e non disponendo di un meccanismo effettivo di riporto del credito d'imposta.

La decisione

La Corte di Cassazione aveva cassato le precedenti decisioni, stabilendo che il rimborso spettava quando la ritenuta italiana non fosse stata effettivamente compensabile nello Stato UE o SEE di residenza, anche se tale impossibilità dipendeva dalla chiusura dell'esercizio in perdita. Nel giudizio di rinvio, la CTR ha ritenuto provata l'impossibilità di compensazione in Francia e ha dichiarato dovuto il rimborso della ritenuta, limitatamente alla parte eccedente l'imposta che sarebbe stata applicata a un soggetto residente. È stata dichiarata inammissibile la nuova contestazione dell'Amministrazione relativa alla mancanza della qualità di beneficiario effettivo, perché sollevata tardivamente; in ogni caso, l'Amministrazione non aveva fornito elementi a sostegno di tale eccezione. Le spese di lite sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • Art. 56 del Trattato CE

    libera circolazione dei capitali

    Vieta trattamenti fiscali discriminatori tra residenti e non residenti che rendano meno favorevole l'investimento transfrontaliero.

  • Artt. 31-40 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo

    Estendono la tutela della libera circolazione dei capitali e delle libertà economiche anche ai rapporti con i Paesi SEE.

  • D.Lgs. n. 344/2003

    Ha introdotto il nuovo regime IRES dei dividendi domestici, con imponibilità limitata al 5% per i soggetti residenti, determinando nel periodo transitorio una disparità rispetto ai non residenti.

  • Art. 27, comma 3, D.P.R. n. 600/1973

    Prevedeva la ritenuta sui dividendi corrisposti a soggetti non residenti, nel caso concreto pari al 15% in base alla Convenzione Italia-Francia.

  • Art. 27, comma 3-ter, D.P.R. n. 600/1973, introdotto dall'art. 1, comma 67, Legge n. 244/2007

    Ha eliminato, dal 2008, la disparità di trattamento allineando il regime dei dividendi percepiti da soggetti non residenti a quello dei residenti.

  • Art. 89 del TUIR

    esenzione del 95% dei dividendi

    Consente alle società residenti di assoggettare a imposizione solo una quota limitata dei dividendi, parametro utilizzato per determinare la misura del rimborso spettante al soggetto non residente.

  • Art. 10, comma 4, lettere a) e b), Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia

    Disciplina il trattamento dei dividendi e il rimborso o il riconoscimento del credito relativo alle ritenute subite nello Stato della fonte.

  • Sentenza Corte di Giustizia CE 19 novembre 2009, causa C-540/07

    Ha stabilito che la disparità tra dividendi percepiti da residenti e non residenti non è neutralizzata dal solo riconoscimento astratto di un credito d'imposta nello Stato di residenza; il credito deve essere concretamente utilizzabile. Se il dividendo non è tassato, o è tassato in misura insufficiente, e la ritenuta non può essere recuperata, deve essere previsto un rimborso o un meccanismo equivalente.

Massime di principio

  • Nel periodo transitorio 2004-2007, una società residente in uno Stato UE o SEE può chiedere il rimborso della ritenuta italiana sui dividendi quando il prelievo risulti più gravoso rispetto a quello applicabile a un soggetto residente e non sia stato concretamente compensabile nello Stato di residenza.
  • La semplice previsione normativa di un credito d'imposta estero non è sufficiente: occorre verificare se il credito fosse effettivamente utilizzabile. L'impossibilità può sussistere anche quando la società abbia chiuso l'esercizio in perdita e non abbia quindi versato imposte nello Stato di residenza.
  • L'onere di provare l'impossibilità di compensazione grava, in linea generale, sulla società che chiede il rimborso; sono rilevanti le dichiarazioni fiscali, i bilanci e la disciplina dello Stato estero sul riporto o sull'utilizzo dei crediti.
  • Il rimborso non necessariamente riguarda l'intera ritenuta subita, ma solo la quota eccedente l'imposizione che sarebbe stata applicata a un soggetto residente in condizioni comparabili.
  • Nel giudizio di rinvio non possono essere introdotte nuove eccezioni o questioni che avrebbero dovuto essere sollevate nei precedenti gradi, perché il giudice è vincolato dal principio di diritto enunciato dalla Cassazione.
  • Quando l'Amministrazione contesta la qualità di beneficiario effettivo dei dividendi, deve fornire elementi, anche presuntivi, a sostegno della contestazione; non può gravare sul contribuente la prova negativa di non aver trasferito i dividendi a terzi.

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