Cassazione Penale, Sentenza n. 07998/2026 del 27/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato con tre motivi connessi: violazione di legge e vizi di motivazione (art. 606, co.1, lett. b) ed e) c.p.p.) in relazione agli artt. 129, 568, 561, 597 c.p.p., alla Costituzione (artt. 24, 27, 117) e alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6). Il ricorrente contestava la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto pienamente liberatoria l'assoluzione del Tribunale con la formula "il fatto non costituisce reato", sostenendo che le diverse formule assolutorie non sono equipollenti (richiamando la giurisprudenza di legittimità, tra cui la sentenza delle Sezioni Unite "Sciortino" n. 42736/2001) e che sussisteva un interesse concreto ad ottenere la formula più ampia perché la diversa formula può avere riflessi disciplinari, civili, erariali e professionali. Inoltre si deduceva contraddittorietà tra la motivazione del Tribunale (che avrebbe escluso il dolo) e gli accertamenti di fatto richiamati in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che il Tribunale aveva correttamente ritenuto l'assenza dell'elemento soggettivo del reato rispetto all'imputazione di concorso in truffa (artt. 110, 640, 61 n.7 c.p.), pur riconoscendo che la condotta materiale del Valdambrini (inoltro delle pratiche) era funzionale al perfezionamento delle truffe. Ne è conseguito che la formula assolutoria "perché il fatto non costituisce reato" era appropriata (non si poteva parlare di insussistenza del fatto né usare la formula "per non avere commesso il fatto"). Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e alla rifusione delle spese in favore della parte civile Monte dei Paschi di Siena (liquidazione indicata in dispositivo).
Norme richiamate
artt. 110, 640, 61 n.7 cod. pen.
Norme sostanziali che definiscono il reato contestato (concorso in truffa aggravata). La Corte di merito ha ritenuto sussistente il fatto-reato nelle sue conseguenze materiali ma non provato il dolo in capo al ricorrente, giustificando così l'assoluzione per insussistenza dell'elemento soggettivo.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione). Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi di tali disposizioni; la Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e ne ha dichiarato l'inammissibilità.
artt. 129, 568, 561, 597 cod. proc. pen.
Norme processuali relative all'impugnazione e alla motivazione delle sentenze. La Corte d'appello ha richiamato il principio generale per cui chi impugna deve avere un interesse concreto all'impugnazione; la mancata allegazione di un interesse specifico alla diversa formula assolutoria è stata ritenuta rilevante ai fini dell'accoglimento dell'appello.
art. 24, 27, 117 Cost.
Principi costituzionali richiamati dal ricorrente (diritto alla difesa, principio di personalità della responsabilità penale, tutela del giudice naturale e limiti della giurisdizione). La Corte non ha ritenuto che la pronuncia impugnata abbia violato tali garanzie; ha ritenuto adeguata la valutazione svolta sui fatti e sugli elementi probatori.
art. 6 CEDU
Garanzia del giusto processo. Il ricorrente aveva invocato profili di violazione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero violazioni tale da giustificare l'accoglimento del ricorso.
Previsione della condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di comportamento gravemente colposo nella determinazione della causa dell'inammissibilità del ricorso. La Corte, valutati i profili di colpa, ha imposto il versamento di euro 3.000.
Sentenza Sezioni Unite n. 42736/2001 ("Sciortino")
Giurisprudenza richiamata dalla difesa che afferma che le formule assolutorie non sono equipollenti e che il giudice deve usare la formula più ampia e favorevole. La Corte di cassazione ha preso atto della dottrina ma ha ritenuto che, nel caso concreto, la formula adottata fosse corretta alla luce dei fatti e della mancanza di dolo.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza costituzionale richiamata in tema di valutazione dei profili di colpa e applicazione delle sanzioni pecuniarie processuali; utilizzata quale parametro per l'applicazione dell'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Le formule assolutorie non sono automaticamente equivalenti: il giudice deve scegliere la formula corrispondente al concreto accertamento dei fatti e dell'elemento soggettivo; tuttavia, la diversa formula è corretta solo se coerente con la motivazione e la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
- Per proporre impugnazione è necessario indicare e comprovare un interesse concreto e attuale all'ottenimento di una diversa pronuncia (anche in termini di diversa formula assolutoria); la mera insoddisfazione per la motivazione non è sufficiente senza specificare l'interesse.
- Se la prova dimostra che un imputato ha concorso materialmente nella catena degli atti che hanno portato al reato ma non ne prova la conoscenza o il dolo, l'assoluzione per mancanza dell'elemento soggettivo ("il fatto non costituisce reato") è compatibile e non va automaticamente sostituita con formule che attribuirebbero l'assenza del fatto o la non sussistenza.
- Chi intende ottenere in sede di impugnazione una formula assolutoria più ampia (per evitare riflessi disciplinari, civili, erariali o reputazionali) deve allegare esplicitamente tali conseguenze e il concreto interesse a vederle eliminate; la mancanza di tale allegazione può rendere l'appello inammissibile.
- L'introduzione tardiva di "motivi nuovi" non garantisce l'accoglimento del ricorso; inoltre, ricorsi manifestamente infondati o privi di interesse concreto possono comportare sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Nella valutazione della formula assolutoria prevale la coerenza logico-giuridica fra ricostruzione dei fatti (anche in termini di partecipazione materiale) e accertamento dell'elemento soggettivo: se manca dolo ma sussiste apporto causale, la formula deve riflettere tale equilibrio.
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