Cassazione Penale, Sentenza n. 17771/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per ricettazione relativa a una bicicletta provento di furto. Denunciava: 1) vizio di motivazione sulla responsabilità, perché la bicicletta era stata rinvenuta in una cantina usata come deposito a cui potevano accedere anche terzi (testimonianza della moglie, Adelina Mazza); 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648 co. 4 c.p., sostenendo che il valore del bene (circa €1.100) costituiva "lieve consistenza economica" e che andavano valutati anche la modesta gravità del danno, la condotta collaborativa e le condizioni di vita del Gatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e riproponevano valutazioni di merito già decise in sede di appello, senza confutare specificamente il percorso argomentativo della sentenza impugnata (art. 606 c.p.p.). La Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il rinvenimento della bicicletta nella cantina di proprietà del Gatti, anche sulla base delle indicazioni GPS, del fatto che il Gatti aveva impedito l'avvicinamento del proprietario e consegnato le chiavi solo successivamente consentendo l'accesso e il ritrovamento del bene. Sulla qualificazione dell'elemento soggettivo la Corte territoriale ha giustamente valorizzato l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa come indice della volontà di occultamento. Quanto all'attenuante per "lieve consistenza economica", la Corte ha ritenuto il valore di €1.100 non esiguo e quindi non compatibile, ai sensi della giurisprudenza consolidata, con la particolare tenuità del fatto. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
La Corte ha applicato il principio per cui il motivo di cassazione deve indicare con precisione i vizi di legittimità; motivi generici o che si limitano a rimettere in discussione valutazioni di fatto sono inammissibili
Riferimento alla disciplina della ricettazione e alla possibilità di una diminuzione della pena; la Corte ha ritenuto che il valore del bene non fosse di "lieve consistenza economica" e dunque l'attenuante speciale non risultava applicabile
Richiamato nel senso che la particolare tenuità del fatto va valutata secondo i parametri dell'art. 133 (entità del profitto, capacità a delinquere, ecc.) e che il valore del bene è solo elemento concorrente e sussidiario nella valutazione
Norma che consente di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata quantificando equitativamente la somma in €3.000
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: i motivi che ripropongono valutazioni di merito senza censurare specificamente il ragionamento giuridico della sentenza impugnata sono inammissibili.
- La mera affermazione che un luogo (es. una cantina) è accessibile a più persone non è sufficiente a escludere la responsabilità se la sentenza di merito documenta elementi concreti (es. possesso esclusivo delle chiavi, comportamento ostativo, ritrovamento su indicazioni GPS).
- L'omessa o non credibile indicazione della provenienza di una cosa trovata in possesso del ricettatore può costituire prova dell'elemento soggettivo (dolo) della ricettazione: il rifiuto/il mancato chiarimento è indice di volontà di occultamento.
- Il valore del bene è valutato in via sussidiaria ai fini dell'attenuante per particolare tenuità: se il valore non è esiguo la tenuità è esclusa; se il valore è lieve, occorre comunque valutare gli altri parametri di cui all'art. 133 c.p.
- Comportamenti ostativi all'accertamento (es. impedire l'avvicinamento del proprietario, consegnare le chiavi solo dopo l'intervento della P.G.) rafforzano l'ipotesi della ricettazione e possono legittimare la conferma della condanna in sede di merito.
- In sede di cassazione è essenziale contestare punto per punto la logica argomentativa della sentenza impugnata: rilievi generici o riproposizioni delle stesse prove non vincono l'inammissibilità.
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