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Sentenza

Sentenza del 23/06/2020 n. 1812 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Processo telematico - Periodo transitorio - Facoltatività delle parti di notificare/depositare in modalità cartacea o telematica - Sussiste - Primo grado svolto in modalità cartacea - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Era contestata l’ammissibilità dell’appello notificato tramite PEC, poiché il giudizio di primo grado si era svolto con modalità cartacee. La questione riguardava il regime transitorio del processo tributario telematico nel Lazio, entrato a regime il 15 aprile 2017, e la possibilità per le parti di scegliere tra modalità tradizionali e telematiche prima del 15 luglio 2019.

La decisione

È stato ritenuto ammissibile l’appello notificato via PEC, benché il primo grado fosse stato instaurato e svolto in forma cartacea. Nel periodo transitorio, fino al 15 luglio 2019, ciascuna parte poteva scegliere autonomamente se notificare e depositare gli atti con modalità cartacea o telematica; la modalità adottata in primo grado non vincolava quindi quella dell’appello. Il testo fornito non indica ulteriori statuizioni sulle spese o sul merito della controversia tributaria.

Norme richiamate

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16-bis

    Nel periodo transitorio del processo tributario telematico, la scelta della modalità di notificazione e deposito degli atti può essere effettuata autonomamente da ciascuna parte; l’uso della modalità cartacea in primo grado non esclude la validità della notificazione telematica dell’appello.

  • D.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 16, convertito dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136

    La disciplina transitoria consente alle parti di utilizzare, in alternativa, le modalità cartacee o telematiche fino al 15 luglio 2019, data indicata come entrata a regime del processo tributario telematico.

Massime di principio

  • Nel periodo transitorio del processo tributario telematico, la scelta tra notificazione e deposito cartacei o telematici spetta autonomamente a ciascuna parte.
  • La modalità cartacea utilizzata nel primo grado non impone di mantenere la stessa modalità nei successivi gradi: l’appello può essere notificato via PEC se la disciplina transitoria lo consente.
  • La data di entrata a regime del sistema nella regione interessata e la scadenza del periodo transitorio sono decisive per valutare la modalità utilizzabile; nel caso descritto, il periodo si concludeva il 15 luglio 2019.

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