Cassazione Civile, Ordinanza n. 25733/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2006 relativo a un'area ritenuta fabbricabile dal Comune. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma sia il giudice di primo grado sia la Commissione tributaria regionale avevano rigettato le domande. Dopo il decesso dell'originario appellante, il giudizio era stato riassunto dall'erede. La sentenza della CTR riportava però nell'intestazione il nome del de cuius anziché quello dell'erede; con ordinanza successiva era stata disposta la correzione materiale. Con il ricorso per cassazione la parte ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c., sostenendo che l'erronea indicazione della parte in sentenza non fosse un mero errore materiale ma una sostituzione indebita della parte processuale, con lesione del giudicato; 2) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla determinazione del valore venale dell'area, che secondo la ricorrente non poteva essere considerata semplicemente edificabile ma solo avente vocazione edificatoria, come da perizia giurata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato, quanto al primo, che l'erronea o omessa indicazione di una parte in intestazione comporta nullità solo se genera incertezza sul soggetto destinatario della decisione o se il contraddittorio non è regolare; quando invece dagli atti sia inequivoco chi sia la parte effettivamente coinvolta, l'errore è emendabile con la correzione materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c. Nel caso concreto, la parte era chiaramente individuabile come l'erede che aveva riassunto il giudizio, sicché la correzione era legittima. Quanto al secondo motivo, ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la CTR aveva effettivamente preso posizione sul punto relativo al valore dei terreni, osservando che la parte appellante non aveva smentito quanto rilevato in primo grado e che il valore finale risultava pari alla metà di quello indicato dal tecnico di parte. Il ricorso è stato quindi rigettato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La correzione materiale della sentenza è ammissibile quando l'errore di intestazione sia puramente materiale e la parte correttamente individuabile dagli atti.
La procedura di correzione può essere utilizzata per emendare l'erronea indicazione di una parte nella sentenza, se non incide sul contenuto sostanziale della decisione.
L'erronea indicazione della parte in sentenza può integrare vizio della motivazione/struttura solo se genera incertezza sul soggetto deciso o sul contraddittorio.
L'errore formale non determina nullità se l'atto ha raggiunto lo scopo e non vi è incertezza sul destinatario della decisione.
La nullità si ha se il contraddittorio non risulta regolarmente costituito nei confronti della parte interessata.
L'omessa pronuncia sussiste solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda o su una specifica richiesta o eccezione rilevante.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro per denunciare la nullità della sentenza per violazione processuale, inclusa l'omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È richiamato nel primo motivo, ma la Corte tratta la censura come infondata sulla corretta qualificazione dell'errore di intestazione.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il rito semplificato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- L'erronea indicazione di una parte nell'intestazione della sentenza non comporta nullità se dal complesso degli atti e del provvedimento è inequivocabile quale soggetto sia stato effettivamente parte del giudizio e destinatario della decisione; in tal caso l'errore è correggibile come mero errore materiale.
- La procedura di correzione degli errori materiali non può essere utilizzata per modificare il contenuto sostanziale della decisione, ma è legittima quando si limita a rettificare un refuso sull'identità della parte senza incidere sul decisum.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. ricorre solo quando il giudice ometta di decidere su un capo autonomo della domanda, dell'eccezione o della specifica richiesta; non sussiste se la sentenza contenga una risposta, anche sintetica, al punto controverso.
- Ai fini della censura per omessa pronuncia è sufficiente che il giudice di merito abbia espresso una valutazione incompatibile con la pretesa dedotta, purché emerga che il tema è stato effettivamente esaminato.
- Quando il giudice di merito ha valutato il valore del bene imponibile sulla base delle risultanze istruttorie e ha esplicitato il proprio dissenso rispetto alla tesi della parte, non può essere configurata omissione di pronuncia solo perché la motivazione non recepisce integralmente gli argomenti dell'appellante.
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