Cassazione Penale, Sentenza n. 42620/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva riconosciuto colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. I motivi di cassazione: (1) vizio di motivazione e uso di formule assertive con rinvio per relationem alla sentenza di primo grado; (2) nullità del giudizio di appello celebrato in forma cartolare ai sensi della normativa emergenziale (art. 23 dl 149/2020 e successiva disciplina), per mancata comunicazione alla difesa delle conclusioni del Procuratore generale; (3) carenza motivazionale e violazione di legge in relazione alla responsabilità per bancarotta documentale, con mancata considerazione del dolo specifico e del fatto che le scritture obbligatorie sarebbero state consegnate al curatore; (4) vizio di motivazione e inversione dell'onere della prova con riferimento alla bancarotta patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo (pregiudiziale e assorbente): nel processo d'appello celebrato in forma cartolare le conclusioni del Procuratore generale non erano state comunicate alla difesa e l'eccezione di nullità era stata tempestivamente sollevata nelle conclusioni scritte. Tale omissione costituisce nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p. e ha comportato l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per la celebrazione di un nuovo giudizio di appello. La Corte non ha esaminato nel merito le altre censure, essendo il motivo dichiarato pregiudiziale.
Norme richiamate
Decreto-legge 9 novembre 2020 n. 149, art. 23
Disciplina lo svolgimento del giudizio di appello in forma cartolare; impone la comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa e la sua violazione può determinare nullità rilevante ex art. 178 c.p.p.
Decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (art. 23-bis, comma 2)
"entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello ... La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai difensori delle altre parti ..."
Riproduce la disciplina della comunicazione telematica delle conclusioni del P.M.; la norma è interpretata come tutela del diritto di intervento e del contraddittorio dell'imputato anche nella forma cartolare.
La mancata comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero, in violazione delle disposizioni che incidono sull'intervento dell'imputato, integra una nullità di ordine generale rilevabile e sanzionabile con annullamento, salvo sanatoria se non tempestivamente eccepita.
Art. 216 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta), comma 1, n. 2
Norma sostanziale cui si riferiscono le censure di merito; la Cassazione richiede che la motivazione del giudice di merito affronti adeguatamente l'elemento soggettivo (dolo specifico) nelle diverse forme previste.
Art. 2214 cod. civ. (scritture obbligatorie)
Richiamata nella discussione sulla prova documentale: la mera consegna delle scritture al curatore è un fatto rilevante ma non automatico esimente; il giudice deve valutare in motivazione l'effettiva tenuta e la veridicità delle scritture.
Massime di principio
- Nelle impugnazioni celebrate in forma cartolare la comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa è obbligatoria: la sua omissione integra una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
- La nullità per mancata comunicazione deve essere eccepita tempestivamente (prima occasione utile, ad es. nelle conclusioni scritte in vista dell'udienza cartolare) per impedire la sanatoria; se tempestivamente sollevata, determina annullamento e rinvio.
- Quando si impugna una decisione per bancarotta documentale o patrimoniale, il giudice d'appello deve motivare specificamente sull'elemento soggettivo (dolo) e non limitarsi ad adesioni generiche alle doglianze della curatela o della pubblica accusa.
- La consegna delle scritture obbligatorie al curatore è un elemento probatorio da valutare, ma non esclude automaticamente responsabilità: è necessario che la motivazione consideri la completezza, genuinità e idoneità delle scritture a dimostrare l'assenza di dolo o l'adempimento degli obblighi.
- La censura processuale che abbia carattere pregiudiziale può assorbire le questioni di merito: in presenza di violità procedurali rilevanti il giudice di legittimità può limitarsi ad annullare e rinviare senza esaminare gli altri motivi.
Testo integrale
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