Cassazione Penale, Ordinanza n. 40134/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato, lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Rigetta inoltre la richiesta di liquidazione delle spese processuali formulata dalla parte civile INPS, ritenendo che essa non abbia apportato alcun contributo utile alla decisione.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 20 gennaio 2025 deducendo, con il primo e il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e della non menzione. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze erano già state proposte in appello e puntualmente respinte, osservando che la motivazione di merito aveva valorizzato la gravità e pluralità dei fatti, l'intensità del dolo e i plurimi precedenti penali dell'imputato. Il ricorso viene ritenuto inammissibile perché i motivi originariamente generici non possono essere recuperati in cassazione. La parte civile INPS ha chiesto altresì la liquidazione delle spese processuali, ma la relativa istanza viene rigettata per mancanza di un utile contributo alla decisione.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche sono state negate in ragione della gravità e pluralità dei fatti, dell'intensità del dolo e dei precedenti penali; la censura sul punto era però generica e quindi inammissibile.
La sospensione condizionale della pena è stata oggetto di richiesta difensiva, ma il motivo è stato ritenuto generico e già disatteso in appello.
La non menzione è stata richiesta dalla difesa, ma la doglianza è stata reputata generica e quindi non scrutinabile nel merito.
Il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità originaria dei motivi, non superabile in sede di legittimità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che riproduce censure già formulate in appello e non specificamente confrontate con la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile se originariamente generico.
- La genericità del motivo non è sanata dal fatto che il giudice di appello non abbia formalmente dichiarato inammissibile la censura: il vizio resta originario e impedisce lo scrutinio di legittimità.
- La valutazione negativa sulle attenuanti generiche può essere sorretta dalla gravità e pluralità dei fatti, dall'intensità del dolo e dai precedenti penali dell'imputato.
- La richiesta di liquidazione delle spese della parte civile può essere rigettata quando la parte non abbia apportato un contributo utile alla decisione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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