Cassazione Civile, Ordinanza n. 28605/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (comproprietario)
La controversia
La lite origina da una domanda di scioglimento della comunione su due immobili contitolati tra ex coniugi, dopo una vicenda precedente in cui uno degli immobili era stato acquistato con una dichiarazione notarile della coniuge poi contestata perché resa quando il regime patrimoniale era ancora quello della comunione legale. In primo grado il tribunale aveva disposto lo scioglimento della comunione assegnando un immobile a ciascuna parte, con conguaglio e riconoscimento di frutti civili. In appello il comproprietario attore aveva censurato, tra l'altro, la decorrenza dei frutti civili, sostenendo che l'altro coniuge dovesse essere considerato possessore di mala fede sin dall'acquisto per la falsa dichiarazione resa al notaio; aveva inoltre censurato il rigetto della domanda risarcitoria per mancato godimento dell'immobile. La resistente aveva a sua volta sostenuto che il precedente accordo transattivo intervenuto in sede di separazione non precludesse la domanda di frutti civili. Con il ricorso per cassazione il ricorrente denuncia: 1) violazione delle norme sui frutti e sul possesso, nonché vizio motivazionale, per avere la corte territoriale fatto decorrere i frutti civili solo dalla domanda di scioglimento della comunione anziché dall'acquisto; 2) violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. e vizio motivazionale per il rigetto della domanda di risarcimento, assumendo che il danno da occupazione esclusiva fosse in re ipsa e che fosse stato allegato e provato; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e di norme sull'interpretazione e sulla transazione, per avere la corte riconosciuto alla resistente frutti civili non richiesti e per avere interpretato erroneamente l'accordo transattivo di separazione; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla compensazione integrale delle spese del primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi tre motivi, ritenendo corretta la decorrenza dei frutti civili dalla data della domanda di scioglimento della comunione, irrilevante la pretesa mala fede anteriore del coniuge occupante esclusivo e conforme ai principi di legittimità il rigetto della domanda risarcitoria per genericità e mancanza di prova. Ha inoltre escluso l'extrapetizione e ha ritenuto corretta l'interpretazione della transazione di separazione, reputando che i frutti potessero essere riconosciuti solo dal venir meno della provvisoria disciplina pattizia. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando l'omessa pronuncia della corte d'appello sul motivo di gravame relativo alla compensazione delle spese di primo grado, in violazione dell'art. 112 c.p.c. La decisione impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo, con rinvio per il riesame del punto sulle spese.
Norme richiamate
I motivi sono stati scrutinati distinguendo tra violazione di legge, nullità per omessa pronuncia e vizio motivazionale nei limiti ristretti oggi consentiti dal n. 5.
Richiamato come parametro della nullità della sentenza solo in caso di motivazione mancante, apparente o radicalmente incomprensibile.
art. 111 Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al c.d. minimo costituzionale.
Richiamato dal ricorrente in tema di frutti e regime della comunione, ma la Corte ha ricondotto la soluzione ai principi generali e alla decorrenza dalla domanda di divisione.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto infondata la tesi che imponesse la decorrenza anteriore dei frutti.
I frutti civili spettano pro quota e il relativo obbligo di corresponsione sorge dalla domanda di scioglimento della comunione.
La mala fede del possessore esclusivo è stata ritenuta irrilevante per il periodo anteriore alla domanda di scioglimento della comunione.
Il richiamo è stato ritenuto non decisivo, poiché il debito restitutorio decorre dalla domanda di divisione/scioglimento.
Per il danno da occupazione senza titolo il proprietario deve allegare e provare il concreto pregiudizio subito; non basta l'affermazione generica.
Richiamato dal ricorrente per il danno non patrimoniale, ma la domanda risarcitoria è stata comunque respinta per difetto di allegazione/prova.
Violato per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla compensazione delle spese; non invece per asserita ultrapetizione o per la qualificazione della domanda di frutti.
La censura sull'apprezzamento della prova è stata ritenuta non pertinente/inammissibile secondo i canoni della giurisprudenza di legittimità.
Uguale sorte rispetto all'art. 115 c.p.c.; la doglianza è stata reputata non formulata secondo i corretti canoni di legittimità.
La doglianza sul danno risarcitorio è stata ritenuta carente di specificità perché non riproduceva gli atti rilevanti.
Richiamato in tema di efficacia della transazione, ritenuta provvisoria e destinata a venire meno con la domanda di scioglimento della comunione.
Richiamato per la transazione, interpretata come regolazione provvisoria dei rapporti tra le parti.
Richiamato dal ricorrente nel contesto della pretesa disciplina dei frutti civili e del loro pagamento.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte ne ravvisasse violazione decisiva.
Indicata la trattazione in camera di consiglio.
Indicata la modalità di trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Le modifiche all'art. 191 c.c. sono state ritenute non applicabili al caso, perché il procedimento di separazione era già concluso prima dell'entrata in vigore della legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di scioglimento della comunione, il coniuge che goda in via esclusiva del bene comune è tenuto a corrispondere all'altro coniuge i frutti civili pro quota solo dalla data di proposizione della domanda di divisione/scioglimento, poiché da quel momento cessa il fondamento del possesso esclusivo nella situazione di comunione.
- Ai fini dell'obbligo di restituzione dei frutti nel contesto della comunione, la pretesa mala fede del coniuge occupante anteriore alla domanda giudiziale è irrilevante, quando il debito restitutorio sorge solo con la domanda di scioglimento.
- Il danno da occupazione senza titolo di un immobile non si presume in re ipsa: il proprietario deve allegare la concreta perdita di godimento e specificare lo specifico pregiudizio patrimoniale subito, oltre a fornire prova, anche presuntiva, dei danni lamentati.
- La domanda risarcitoria per mancato godimento dell'immobile deve essere sorretta da allegazioni puntuali; la mera contestazione dell'altrui possesso esclusivo o della persistente opposizione giudiziale non basta senza la dimostrazione del concreto pregiudizio.
- Il giudice può qualificare giuridicamente la domanda e riqualificare la pretesa di risarcimento in domanda di frutti civili, purché restino invariati i fatti costitutivi allegati e non venga introdotta una diversa realtà fattuale.
- La transazione intervenuta in sede di separazione può avere efficacia solo provvisoria rispetto a rapporti destinati a essere rideterminati con la successiva domanda di scioglimento della comunione; la perdita di efficacia del patto dalla data della domanda legittima la richiesta dei frutti per il periodo successivo.
- In cassazione il vizio motivazionale è oggi denunciabile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo o della mancanza/apparenza della motivazione, non già per insufficienza o contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito.
- L'omessa pronuncia su un motivo di appello integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta la cassazione della sentenza limitatamente al capo o al punto non esaminato.
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