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Sentenza

Sentenza del 29/05/2019 n. 14616 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato insussistente il credito relativo a quattro ingiunzioni di pagamento per diritti doganali e IVA asseritamente evasi durante operazioni di transito comunitario esterno. Ha denunciato la violazione della normativa doganale e dei principi sull'onere della prova, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la responsabilità della contribuente per mancanza di prova della mancata o tardiva presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo non contestava la reale ragione della decisione impugnata. La Corte d'appello non aveva fondato la propria decisione sull'insufficienza della prova relativa alla mancata presentazione delle merci, bensì sulla mancata dimostrazione della notifica alla contribuente prevista dall'art. 379 del Regolamento n. 2454/1993. Tale notifica era considerata necessaria per consentire all'obbligato principale di provare la regolarità del transito oppure il luogo in cui fosse stata commessa l'eventuale irregolarità. Sono state quindi confermate l'illegittimità degli atti impositivi e l'insussistenza del credito; l'Agenzia è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 10.000 euro, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Regolamento CEE n. 2913/1992, artt. 37, 91 e 92

    Disposizioni richiamate dall'Agenzia in materia di transito doganale e obbligazione doganale, la cui violazione è stata dedotta senza però colpire la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • Regolamento CEE n. 2454/1993, art. 379

    La notifica dell'irregolarità o dell'inadempimento all'obbligato principale è stata ritenuta un presupposto necessario per consentirgli di dimostrare la regolarità dell'operazione o individuare il luogo dell'infrazione. La mancata prova di tale adempimento rende illegittimo il recupero dei diritti doganali e dell'IVA.

  • Regolamento CEE n. 2454/1993, artt. 141, 147, 348, 350, 356 e 358

    Norme richiamate nel ricorso in relazione alla disciplina del regime di transito e dei relativi adempimenti, ma non esaminate nel merito poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • Art. 2697 del codice civile

    Principio generale sull'onere della prova, invocato dall'Agenzia per sostenere che spettasse dimostrare la mancata o tardiva presentazione delle merci; la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto alla motivazione effettiva della sentenza d'appello.

  • Art. 378 del codice di procedura civile

    Norma richiamata per il deposito della memoria della parte resistente nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve contestare precisamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se attacca una ragione diversa da quella effettivamente posta a fondamento della decisione, il ricorso è inammissibile.
  • Nelle procedure doganali di transito, la prova dell'irregolarità sostanziale non è sempre sufficiente: l'amministrazione deve dimostrare anche il rispetto degli adempimenti procedurali previsti dalla normativa, inclusa la notifica all'obbligato principale quando richiesta.
  • La notifica prevista dalla disciplina doganale tutela il diritto dell'obbligato di fornire la prova della regolarità dell'operazione o di individuare il luogo dell'infrazione; la sua omissione può impedire il recupero dei tributi.
  • Quando un atto impositivo è annullato per un vizio procedurale essenziale, il giudice può dichiarare insussistente il credito senza dover risolvere tutte le questioni relative alla mancata presentazione o alla destinazione delle merci.
  • La parte soccombente in cassazione è normalmente condannata alla rifusione delle spese processuali.

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