Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 29/05/2019 n. 14614 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva annullato un avviso di accertamento relativo all'IVA dell'anno 2005. L'Amministrazione contestava l'inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni di cessione e successivo acquisto dei medesimi impianti meccanizzati, nonché l'illegittima detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti e il mancato versamento dell'IVA indicata nelle fatture di vendita. Secondo l'Agenzia, la sentenza aveva erroneamente escluso la pretesa tributaria valorizzando la buona fede della contribuente e il principio di neutralità dell'IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il diritto alla detrazione dell'IVA presupponga l'effettiva realizzazione dell'operazione imponibile, indipendentemente dalla buona o mala fede del contribuente e dagli scopi perseguiti. In assenza di una cessione effettiva, la sola fattura non consente la detrazione. Inoltre, l'IVA indicata in una fattura relativa a un'operazione inesistente resta dovuta dall'emittente ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, salvo tempestiva rettifica o eliminazione del rischio di perdita di gettito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    Il diritto alla detrazione dell'IVA presuppone che l'imposta sia relativa ad acquisti effettivamente effettuati nell'esercizio dell'attività economica e che l'operazione imponibile sia realmente avvenuta.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 7

    Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti... l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

    L'IVA esposta in una fattura per un'operazione inesistente è comunque dovuta dall'emittente, finché la fattura non venga tempestivamente rettificata, annullata o comunque sottratta al rischio di utilizzo fiscale.

  • Sesta direttiva 77/388/CEE, artt. 10, paragrafo 2, e 17, paragrafo 1

    Il diritto alla detrazione nasce quando l'imposta diventa esigibile e richiede la concreta realizzazione della cessione di beni o della prestazione di servizi; la mera indicazione dell'IVA in fattura non è sufficiente.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2

    La norma è stata richiamata dall'Agenzia in relazione ai vizi della motivazione della sentenza tributaria impugnata.

  • Codice civile, art. 2700

    La norma è stata richiamata dall'Agenzia con riferimento all'efficacia probatoria degli atti e degli elementi documentali posti a fondamento dell'accertamento.

  • Legge 28 novembre 1965, n. 1329

    La contribuente aveva sostenuto di aver effettuato le operazioni di vendita e riacquisto per ottenere finanziamenti o agevolazioni pubbliche; tale finalità, tuttavia, non è stata ritenuta idonea a fondare il diritto alla detrazione in assenza di operazioni effettive.

Massime di principio

  • Per detrarre l'IVA non è sufficiente possedere una fattura formalmente corretta: occorre dimostrare che la cessione o la prestazione sia stata realmente effettuata.
  • La buona fede del contribuente e l'assenza di un intento fraudolento non eliminano il difetto del requisito sostanziale dell'effettività dell'operazione.
  • Il principio di neutralità dell'IVA non impone di riconoscere la detrazione quando manca un'operazione imponibile reale; la neutralità tutela le operazioni effettivamente realizzate.
  • Se un soggetto emette una fattura per un'operazione inesistente, l'IVA esposta può restare dovuta per il solo fatto dell'emissione, salvo tempestiva rettifica o eliminazione concreta del rischio di detrazione o rimborso indebito.
  • Le operazioni di vendita e riacquisto dello stesso bene, soprattutto se meramente cartolari e finalizzate a ottenere finanziamenti o agevolazioni, devono essere supportate da effettivi trasferimenti e da una sostanza economica reale.
  • In presenza di operazioni inesistenti, l'Amministrazione può negare la detrazione dell'IVA sugli acquisti anche se l'IVA esposta dal cedente non è stata contestualmente rettificata, poiché si tratta di profili fiscali distinti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.