Sentenza del 29/05/2019 n. 173 - Comm. Trib. Prov. Savona
TRIBUTI LOCALI - Tares - avviso di accertamento - L. N. I. S. L.e - locali e aree scoperte su cui viene svolta l'attività dell'ente - esenzione di cui a norma del regolamento comunale a favore degli impianti sportivi ove si svolge effettiva attività sportiva e/o agonistica - mancato riscontro - non spettanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento TARES n. 285 del 9 aprile 2016, relativo all'anno 2013 e dell'importo complessivo di 5.212,00 euro, sostenendo che i locali e le aree demaniali detenuti in concessione fossero destinati esclusivamente ad attività sportiva dilettantistica e agonistica e rientrassero quindi nell'esenzione prevista dall'articolo 8 del Regolamento TARES del Comune di Noli. Ha inoltre contestato l'applicazione della tariffa prevista per gli stabilimenti balneari, affermando di non svolgere attività di balneazione. Il Comune ha sostenuto che i locali, le strutture di servizio, i servizi igienici, le aree di parcheggio e le altre aree fossero suscettibili di produrre rifiuti e che l'associazione, indipendentemente dalla propria natura non lucrativa, fosse soggetta al tributo.
La decisione
La Commissione ha respinto il ricorso e confermato la debenza della TARES. Ha interpretato l'esenzione regolamentare in senso restrittivo, riferendola esclusivamente alle superfici nelle quali si svolge direttamente l'attività sportiva, come palestre, campi o aree attrezzate. Nel caso concreto, l'attività sportiva nautica si svolgeva in mare, mentre sull'arenile si trovavano tettoie, cabine, capannoni, servizi igienici, box, strutture di servizio e parcheggi, destinati ad attività strumentali, ricreative e anche assimilabili alla balneazione, tutte idonee a produrre rifiuti in misura apprezzabile. È stata ritenuta corretta anche l'applicazione della tariffa per gli stabilimenti balneari, in assenza di una categoria più specifica e in ragione della tipologia di utilizzo delle aree. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Articolo 8 del Regolamento TARES del Comune di Noli
"Sono esclusi dal tributo ... i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile ..."; tra questi, "i locali e le aree degli impianti sportivi dove viene svolta l'effettiva attività sportiva e/o agonistica".
L'esclusione riguarda soltanto le superfici in cui si svolge direttamente l'attività sportiva o agonistica e che, per tale specifico uso, non sono concretamente suscettibili di produrre rifiuti in misura apprezzabile. Non si estende automaticamente ai locali e alle aree accessorie o strumentali, quali spogliatoi, servizi, uffici, aree di accesso, parcheggi e strutture di servizio.
Disciplina generale della TARES
Il presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto e dall'eventuale assenza di finalità lucrative.
D.P.R. 158/1999
In mancanza di una categoria tariffaria perfettamente corrispondente, il Comune può individuare la categoria di utenza non domestica più pertinente, considerando la concreta attività svolta e la potenzialità di produzione dei rifiuti.
Cassazione civile, Sezione tributaria, 12 marzo 2004, n. 5086
Le associazioni senza fini di lucro sono soggette al tributo sui rifiuti quando occupano o detengono locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti.
Cassazione civile, Sezione quinta, 29 luglio 2005, n. 16032
La forma associativa o l'assenza di scopo di lucro non costituiscono, di per sé, uno schermo idoneo a escludere l'obbligo tributario.
Regolamento TARSU del Comune di Noli
Anche la disciplina previgente distingueva tra le aree direttamente riservate ai praticanti, potenzialmente escluse, e i locali e le aree accessorie o destinati ad altri usi, che restavano tassabili.
Massime di principio
- Per i tributi sui rifiuti, l'esenzione collegata agli impianti sportivi va verificata in base all'uso concreto di ciascuna superficie, non in base alla sola natura sportiva dell'ente.
- Le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti senza scopo di lucro non sono automaticamente esenti: se detengono locali o aree suscettibili di produrre rifiuti, il tributo è normalmente dovuto.
- Le aree accessorie o strumentali all'attività sportiva, come servizi igienici, spogliatoi, uffici, magazzini, parcheggi, aree di accesso e spazi ricreativi, possono essere tassate anche quando l'attività principale dell'ente è sportiva.
- L'esenzione può spettare solo alle parti dell'impianto in cui si svolge direttamente l'attività sportiva e che, per caratteristiche e modalità d'uso, non producono rifiuti in misura apprezzabile.
- La qualificazione tariffaria dipende dall'attività effettivamente svolta e dalla potenzialità di produzione dei rifiuti; in assenza di una categoria specifica, il Comune può applicare quella più affine.
- Per contestare efficacemente un accertamento è opportuno documentare la destinazione concreta delle singole superfici, distinguendo le aree sportive propriamente dette da quelle di servizio e dimostrando l'eventuale concreta insuscettibilità a produrre rifiuti.
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