Sentenza del 29/05/2019 n. 14615 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava cartelle di pagamento per Euro 1.111.827,89, relative a dazi, imposte e interessi di mora, emesse a seguito di un invito al pagamento non opposto. Nel giudizio di rinvio, la C.T.R. aveva ritenuto che l'invito al pagamento, quale atto presupposto, fosse privo di requisiti essenziali, poiché non indicava la quantità della merce introdotta illecitamente in Italia, l'ammontare dei diritti dovuti per ciascun quantitativo e i termini e l'organo giurisdizionale presso cui proporre ricorso. L'Agenzia contestava tale valutazione, sostenendo inoltre che il giudice del rinvio avesse esaminato indebitamente il merito della pretesa tributaria e avesse errato nell'interpretare gli effetti della decisione penale e la documentazione acquisita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Dogane. Ha chiarito che, sebbene l'invito al pagamento sia in linea generale autonomamente impugnabile, la cartella può essere contestata quando l'atto presupposto sia privo di requisiti essenziali tali da impedire una difesa consapevole. Il giudice del rinvio aveva individuato specificamente le carenze dell'invito, adempiendo al principio fissato dalla precedente sentenza di cassazione. Le censure dell'Agenzia sono state dichiarate infondate o inammissibili, perché non contestavano adeguatamente tutti i difetti essenziali rilevati e, in parte, riguardavano il merito della pretesa o errori percettivi eventualmente deducibili con revocazione. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare a S.L. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 8.700,00 oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19
Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri
Gli atti tributari autonomamente impugnabili devono essere contestati, in linea generale, per i loro vizi propri. Tuttavia, se l'atto presupposto non possiede i requisiti essenziali per consentire al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi, la cartella successiva può costituire il primo atto effettivamente impugnabile.
Legge n. 212/2000, art. 7, comma 2
La norma è stata richiamata in relazione agli obblighi di contenuto e informazione degli atti dell'amministrazione finanziaria. Nel caso concreto, la Corte non ha esaminato nel merito la censura dell'Agenzia perché essa non contestava tutte le carenze essenziali individuate dalla C.T.R.
Legge n. 241/1990, art. 3, comma 4
La disposizione riguarda l'indicazione nei provvedimenti dei termini e dell'autorità cui è possibile ricorrere. La mancata indicazione di tali elementi è stata considerata una delle carenze dell'invito al pagamento, anche se la decisione si fonda soprattutto sulla mancata indicazione dei dati sostanziali relativi alla merce e ai diritti dovuti.
Codice di procedura civile, artt. 380, 383 e 384
Le disposizioni disciplinano il giudizio di cassazione, il rinvio e l'obbligo del giudice di rinvio di attenersi al principio di diritto stabilito dalla Corte. La Cassazione ha ritenuto che la C.T.R. avesse rispettato il precedente principio, procedendo a un nuovo esame concreto e specifico dell'atto presupposto.
Codice di procedura civile, art. 360
La norma individua i motivi di ricorso per cassazione. Le doglianze relative alla rivalutazione del merito della pretesa o a un'inesatta percezione del contenuto degli atti non erano idonee, nel caso concreto, a superare il rilievo preliminare della carenza dei requisiti essenziali dell'invito.
Codice di procedura civile, art. 395, comma 1, n. 4
Un errore di fatto derivante dall'inesatta percezione di un documento o di una circostanza processuale, anziché costituire normalmente motivo di ricorso per cassazione, può essere dedotto mediante revocazione.
Codice di procedura penale, art. 654
La norma è stata invocata dall'Agenzia con riferimento all'efficacia del giudicato penale nel processo tributario. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a discutere il merito dell'obbligazione tributaria, divenuto irrilevante una volta accertata la carenza essenziale dell'atto presupposto.
Massime di principio
- Un atto tributario presupposto deve contenere elementi sufficienti a identificare la pretesa: fatti contestati, quantità o base imponibile, importi richiesti e criteri di calcolo. L'assenza di tali dati può impedire una difesa effettiva.
- Quando l'atto presupposto è privo di requisiti essenziali, la cartella successiva può essere il primo atto utilmente impugnabile, anche se l'atto presupposto non è stato contestato tempestivamente.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare il principio di diritto della Cassazione, ma può e deve svolgere la valutazione concreta richiesta dalla sentenza di annullamento, motivando specificamente sulle carenze dell'atto.
- Chi impugna una sentenza deve contestare tutte le autonome ragioni poste a fondamento della decisione. La mancata censura anche di uno solo dei difetti essenziali può comportare l'inammissibilità o l'irrilevanza del ricorso.
- In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione del merito o della documentazione. Gli errori percettivi nella lettura degli atti possono, se ne ricorrono i presupposti, essere fatti valere con revocazione.
- L'accertamento di un vizio essenziale dell'atto può rendere superfluo l'esame del merito della pretesa tributaria, perché l'amministrazione non può fondare la riscossione su un atto non idoneo a comunicare validamente la pretesa.
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