Sentenza del 29/05/2019 n. 14617 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2010. L'Ufficio contestava alla società l'indebita detrazione dell'IVA assolta per opere edili destinate alla costruzione di un centro polivalente per anziani, sostenendo che la struttura societaria e le operazioni intervenute fossero state realizzate per consentire alla contribuente di ottenere un indebito vantaggio fiscale. Secondo l'Agenzia, l'operazione integrava un'elusione o un abuso del diritto, poiché l'IVA sarebbe stata detraibile dalla C.P. s.r.l. ma non dalla società che avrebbe poi gestito l'attività sociosanitaria, prevalentemente esente da IVA. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto la violazione dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, sostenendo inoltre la mancanza di inerenza degli acquisti all'attività d'impresa della contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate perché il motivo non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. La Commissione regionale non aveva riconosciuto la detrazione sulla base dell'inerenza dell'operazione, ma aveva escluso l'esistenza di una condotta elusiva o abusiva. La questione della non inerenza, quindi, era estranea sia al percorso argomentativo della decisione sia all'oggetto del giudizio, delimitato dalla contestazione effettivamente formulata nell'avviso di accertamento. È rimasto fermo l'annullamento dell'avviso di accertamento, il riconoscimento del diritto al rimborso del credito IVA e l'assoluzione dalle sanzioni. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata a rimborsare alla società le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 15.000 euro, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
La norma disciplina il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti. La Corte non ha esaminato nel merito la pretesa violazione, poiché la censura dell'Agenzia era estranea alla ratio della sentenza impugnata e al thema decidendum.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, comma 3, lett. c)
La disposizione è stata richiamata in relazione alla richiesta di rimborso del credito IVA maturato dalla contribuente. Il diritto al rimborso è rimasto confermato in conseguenza della soccombenza dell'Amministrazione.
Principio dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale
Un'operazione può essere qualificata abusiva quando il suo elemento predominante è l'ottenimento di un vantaggio fiscale indebito e manca una giustificazione economica apprezzabile diversa dal risparmio d'imposta. Nel caso concreto i giudici di merito hanno escluso che la struttura societaria e le operazioni realizzate integrassero tale fattispecie.
Cass. 20 giugno 2018, n. 16217
È richiamata quale precedente sul concetto di elusione o abuso del diritto, con particolare riferimento alle operazioni prive di una giustificazione economica diversa dal conseguimento di un risparmio fiscale.
Cass. 28 febbraio 2017, n. 5090
È richiamata quale precedente in materia di abuso del diritto e di individuazione dello scopo fiscale predominante dell'operazione.
Cass. 20 aprile 2016, n. 7927
La decisione ribadisce che il giudice deve pronunciarsi sulla legittimità della pretesa fiscale concretamente avanzata nell'atto impugnato; non possono essere introdotte in cassazione questioni diverse da quelle oggetto della decisione impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Se censura una questione diversa da quella effettivamente posta a fondamento della decisione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- L'Amministrazione finanziaria deve motivare l'accertamento indicando con chiarezza la concreta fattispecie contestata, ad esempio abuso del diritto, difetto di inerenza o indebita detrazione. Non può sostituire in corso di causa il fondamento della pretesa con una contestazione diversa.
- Quando l'accertamento è fondato sull'abuso del diritto, occorre dimostrare sia il vantaggio fiscale indebito sia l'assenza di valide ragioni economiche diverse dal risparmio d'imposta. La mera presenza di rapporti societari, collegamenti partecipativi o affidamento dell'attività a un soggetto collegato non è di per sé sufficiente.
- La detrazione IVA e l'inerenza possono essere questioni rilevanti, ma devono essere valutate nei limiti dell'oggetto effettivo della controversia e della motivazione dell'atto impositivo. Una questione non trattata nei precedenti gradi o non decisiva per la sentenza non può essere utilmente introdotta per la prima volta in cassazione.
- In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso dell'Amministrazione, resta generalmente ferma la decisione favorevole al contribuente e l'ente pubblico può essere condannato alle spese del giudizio.
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