Cassazione Civile, Ordinanza n. 07369/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto misto di compravendita e permuta tra una società e un'altra società, avente ad oggetto la cessione di alcuni immobili in cambio di un appartamento da costruirsi su terreno della controparte. L'appartamento promesso era stato individuato tra quelli realizzati o in corso di realizzazione. Su tale fabbricato l'agente della riscossione aveva iscritto ipoteca a garanzia di un proprio credito. Successivamente la società coinvolta era stata posta in liquidazione e un soggetto, agendo in proprio e quale procuratore di altri due, aveva convenuto l'Agenzia per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria e il risarcimento del danno. Il tribunale e la corte d'appello avevano rigettato la domanda ritenendo che l'immobile fosse già ultimato nei suoi elementi essenziali e quindi esistente al momento dell'iscrizione. In cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi, violazione dell'art. 2826 c.c. e degli artt. 2823, 1555 e 1472 c.c., sostenendo: (i) che, per il principio di accessione, l'immobile costruito su terreno altrui sarebbe rimasto nella proprietà del proprietario del terreno sino all'effettiva ultimazione, sicché non sarebbe stato possibile iscrivere ipoteca a danno dei ricorrenti; (ii) che il bene non era ancora venuto ad esistenza perché mancavano impianti e altre rifiniture, con conseguente mancato trasferimento della proprietà e illegittimità dell'ipoteca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato che i due motivi ruotavano entrambi attorno alla stessa questione di fatto, cioè se l'immobile fosse già venuto ad esistenza al momento dell'iscrizione ipotecaria. Ha rilevato che le doglianze miravano, in sostanza, a sovvertire l'accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, fondato anche su consulenza tecnica, e che tale rivalutazione del fatto è preclusa in sede di legittimità. Inoltre ha affermato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, un immobile deve considerarsi venuto ad esistenza quando è completo nelle sue parti strutturali, anche se mancano rifiniture o accessori. Poiché era accertato che la struttura era stata realizzata e che mancavano solo impianti e documentazione amministrativa, elementi non necessari a ritenere giuridicamente completata l'opera, la censura è risultata infondata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese, con attestazione dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'iscrizione ipotecaria può essere contestata solo sulla base della reale esistenza giuridica del bene gravato; non è decisivo il richiamo al principio di accessione per negare l'oggetto della garanzia, se il fabbricato è già venuto ad esistenza nei suoi elementi essenziali.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità dell'ipoteca su bene non ancora esistente; la Corte non ne accoglie l'interpretazione estensiva proposta.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla permuta, ma la Corte ritiene infondata la tesi che da tale norma derivi l'impossibilità di trasferimento prima del completamento di rifiniture e accessori.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il mancato passaggio della proprietà del bene da costruire; la Corte ribadisce che la proprietà può trasferirsi quando il bene è strutturalmente completo, anche se privo di finiture.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Ai fini dell'iscrizione ipotecaria su un fabbricato in corso di realizzazione, ciò che rileva è se il bene sia già venuto ad esistenza in senso giuridico, ossia se sia completo nelle sue parti strutturali; la mancanza di rifiniture, impianti o ulteriori accessori non impedisce di considerarlo esistente.
- Le regole sull'accessione servono a determinare la proprietà del suolo e delle costruzioni, mentre la disciplina dell'ipoteca riguarda l'oggetto della garanzia: i due piani non possono essere sovrapposti per negare l'iscrizione ipotecaria quando il bene sia già autonomamente individuabile ed esistente.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo accertamento del fatto; se la decisione di merito si fonda su una ricostruzione fattuale assistita da istruttoria tecnica, il relativo apprezzamento è insindacabile salvo vizi dedotti nei limiti del controllo di legittimità.
- Un immobile deve reputarsi venuto ad esistenza quando sia stata completata la struttura essenziale dell'opera; le sole rifiniture o gli elementi accessori non sono decisivi per escluderne l'esistenza giuridica e il conseguente trasferimento o assoggettamento a garanzia.
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