Cassazione Civile, Ordinanza n. 19452/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento di acquisizione sanante adottato dal Comune ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 su un terreno di proprietà indivisa di due soggetti, occupato senza titolo dopo l'annullamento degli atti della procedura espropriativa da parte del giudice amministrativo. La Corte d'appello di Roma, accogliendo l'opposizione proposta dai proprietari ai sensi dell'art. 54 d.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 29 d.lgs. n. 150/2011, aveva rideterminato le somme loro spettanti. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la nullità dell'ordinanza per difetto assoluto di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., assumendo che il giudice di merito avesse recepito la CTU senza esaminare le specifiche critiche mosse alle conclusioni peritali.
La decisione
Nel corso del giudizio di legittimità il Comune ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., sottoscritto dal difensore munito di procura speciale e deliberazione autorizzativa dell'ente. Le controparti hanno sottoscritto l'atto per accettazione. In applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c. la Corte ha dichiarato estinto il giudizio e ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, rilevando che l'accettazione della rinuncia da parte delle altre parti rendeva possibile tale esito.
Norme richiamate
richiamato come base dell'opposizione proposta contro la quantificazione conseguente al provvedimento di acquisizione sanante
richiamato come norma del rito applicabile all'opposizione
art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato come fondamento del provvedimento di acquisizione sanante relativo al terreno occupato senza titolo
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
invocato per denunciare la nullità della decisione per difetto assoluto di motivazione
richiamato quale parametro della denunciata insufficienza/nullità della motivazione
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza
richiamato come norma sulla rinuncia al ricorso
richiamato come norma che consente la declaratoria di estinzione del giudizio in caso di rinuncia accettata
Cass. SU n. 34429 del 24/12/2019
richiamata per affermare che, in presenza di accettazione della rinuncia da parte delle altre parti, va dichiarata l'estinzione del giudizio
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso ritualmente depositata dal ricorrente, se accettata dalle altre parti costituite, comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- Quando interviene l'estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte può compensare le spese di lite in presenza dei presupposti ricavabili dal caso concreto e secondo la disciplina applicabile.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia assorbe l'esame del motivo di ricorso, rendendo non necessaria la decisione sul merito delle censure formulate.
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