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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27354/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Il soggetto che aveva promosso la lite sosteneva di avere ricevuto dalla società di telecomunicazioni un SMS contenente una proposta promozionale sulla tariffa e di averla accettata via risposta, con successiva conferma telefonica tramite call center, sicché il contratto di telefonia mobile si sarebbe perfezionato. Poiché la promozione non era stata poi attivata, egli chiedeva la corresponsione di una penale giornaliera dalla conclusione del contratto sino all'attivazione effettiva, oltre al risarcimento del danno. In primo grado la domanda era stata accolta sul presupposto dell'avvenuta conclusione del contratto e dell'inadempimento della società; in appello, invece, il Tribunale aveva riformato la decisione ritenendo che non vi fosse stata valida conclusione del contratto, sia perché il messaggio non conteneva un regolamento contrattuale, sia perché il codice del consumo richiederebbe la forma scritta. Nel ricorso per cassazione veniva dedotta la violazione degli artt. 49 e 51 del d.lgs. n. 206 del 2006 e dell'art. 1326 c.c., assumendo che il Tribunale avesse applicato retroattivamente una disciplina entrata in vigore nel 2014 a un rapporto sorto nel 2010.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, che il ricorrente non aveva riportato il contenuto dell'SMS asseritamente costitutivo della proposta contrattuale, contenuto che era indispensabile per valutarne la natura e che avrebbe dovuto essere specificamente allegato. Inoltre, la decisione di merito era sorretta da una ratio autonoma e non censurata: il Tribunale aveva accertato in fatto che un SMS promozionale non era idoneo a integrare una proposta contrattuale, accertamento non sindacabile in sede di legittimità e non efficacemente contestato dal ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 49 d.lgs. n. 206/2006

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la disciplina del codice del consumo non poteva essere applicata retroattivamente a un contratto concluso nel 2010.

  • art. 51 d.lgs. n. 206/2006

    Richiamato dal ricorrente per contestare la necessità della forma scritta prospettata dal giudice di merito.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato a sostegno della tesi sulla conclusione del contratto mediante proposta e accettazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma richiamata come fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • l. n. 21/2014

    Indicata dal ricorrente come momento di introduzione della disciplina che il Tribunale avrebbe applicato retroattivamente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che presupponga la natura contrattuale di un messaggio se il ricorrente non ne riproduce il contenuto, quando tale contenuto sia indispensabile per verificarne la qualificazione giuridica.
  • La parte che fonda il ricorso su una pretesa proposta contrattuale deve allegarne specificamente il tenore, poiché l'apprezzamento della sua idoneità a integrare una proposta richiede la conoscenza del testo integrale del messaggio.
  • Se la decisione di merito poggia su una ratio autonoma e indipendente non specificamente censurata, il ricorso è inammissibile anche quando le ulteriori doglianze possano astrattamente riguardare un'altra parte della motivazione.
  • L'accertamento di fatto del giudice di merito circa l'inidoneità di un SMS promozionale a costituire proposta contrattuale non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio dedotto e specificamente articolato.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioniClausole vessatorie
RamiContrattiProcesso civileConsumatori
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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